Precari sì, ma evitiamo discriminazioni. Sembra sia questo il monito della Cassazione che con la sentenza n. 3871 del 17 febbraio 2011 ha sancito che anche ai lavoratori a tempo determinato debbano essere riconosciuti alcuni benefici, tra i quali i permessi studio retribuiti. Ovviamente a patto che non vi sia un'obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine.
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La sentenza della Corte di Cassazione - sezione Lavoro - ha così bocciato il ricorso del ministero di Giustizia, che non voleva riconoscere i permessi studio a Catello M., dipendente della Procura della Corte d'appello di Trento, giustificando la decisione sulla base della tipologia di contratto, per l'appunto a tempo determinato. La 'scadenza', secondo il Ministero, "impediva all'Amministrazione di avvalersi della elevazione culturale conseguente alla fruizione dei permessi studio".
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame hanno diritto a usufruire di permessi giornalieri retribuiti, a svolgere turni di lavoro agevolati e alle cosiddette '150 ore', pari all'ammontare delle ore individuali di permessi straordinari retribuiti per studio (compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi) regolamentate dai contratti nazionali del lavoro.
Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi avevano accolto la domanda del dipendente, rilevando che la disposizione contrattuale — che testualmente prevedeva i permessi studio per i lavoratori a tempo indeterminato — "non poteva essere interpretata nel senso di escudere i lavoratori assunti a tempo determinato perché la clausola, così intesa, sarebbe stata in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva CE n. 70 del 1999 e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001". La Cassazione ha confermato le precedenti sentenze, argomentando che, "in base a un'interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato", il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori "non esclude che i medesimi permessi che spettano a chi ha un rapporto a tempo indeterminato debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre che non vi sia una obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine".
Con la sentenza gli 'ermellini' hanno ricordato anche che la fruizione dei permessi di studio è riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti sia dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.) che dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, e sono tutelati dalla legge che regolamenta i diritti dei lavoratori studenti. In altre parole, il datore di lavoro non può impedire "l'elevazione culturale" nel caso questa non vada a suo diretto vantaggio.
Quindi via libera alle '150 ore' per tutti gli assunti.


