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Dichiarazione dei redditi, guida alle detrazioni

Cosa si può "scaricare" dalle tasse e i documenti da presentare

La presente guida vuole essere un “promemoria” delle principali e più comuni detrazioni a oggi esistenti nell’ordinamento, allo scopo di favorire la consapevolezza delle scelte di spesa dei lettori contribuenti, e un aiuto nell’annuale cernita dei documenti da portare all’assistenza fiscale o al commercialista per compilare in maniera corretta la dichiarazione.

Oneri detraibili e oneri deducibili
Ricordiamo che le spese fiscalmente rilevanti che possiamo indicare in dichiarazione per ottenere uno sconto di imposta si dividono in due categorie:

  1. gli oneri che danno diritto ad una detrazione di imposta, e cioè si detrae direttamente dalle tasse una percentuale di queste spese sostenute,

  2. gli oneri deducibili dal reddito, e cioè si calcolano le tasse sul reddito al netto dell’ammontare.

Inoltre ricordiamo che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Le detrazioni numericamente e quantitativamente assumono una rilevanza maggiore. Dove maggiormente indicativo, abbiamo indicato il limite di detrazione previsto, mentre abbiamo tralasciato qualcuna delle detrazioni previste perché poco significativa per la maggior parte dei contribuenti.

L'esperto risponde: Quali detrazioni per reddito troppo basso

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ONERI DETRAIBILI AL 19 PER CENTO
Esaminiamo prima quegli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento, e cioè quando il 19 per cento della spesa sostenuta si defalca direttamente dalle tasse. Abbiamo suddiviso le varie casistiche, pur seguendo la legge, raggruppandole per così dire secondo “affinità”, in modo che sia più chiaro per il lettore.

Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

  • Spese sanitarie e affini
    La voce che investe la maggior parte dei contribuenti è senza dubbio la spesa sanitaria. La detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera la “franchigia” di euro 129,11. Non devono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2013 che sono già state rimborsate al contribuente, ma si possono indicare quelle spese che, pur rimborsate, sono rimaste a carico del contribuente, o del suo sostituto d’imposta perchè, semplificando, ne ha pagato un’assicurazione non deducibile in dichiarazione. Possono essere poi detratte fino alla cifra di 6.197,48 euro le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, ma solo se affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che loro non sono riusciti a detrarsi perchè incapienti. Se le spese sanitarie sostenute nell’anno superano la somma di euro 15.493,71, possono essere ripartite in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Abbiamo poi le spese sostenute a vario titolo per i disabili, quali quelle sostenute per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili, nonchè per l’acquisto (il limite massimo è di euro 18.075,99) e la riparazione dei loro veicoli. Anche le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale del contribuente o di altri familiari non autosufficienti sono detraibili. I non vedenti, o coloro che li hanno in carico fiscalmente, possono detrarre la spesa per l’acquisto di cani guida. Tuttavia, la spesa del mantenimento del cane (nel limite forfettario del 516,46) può essere “scaricata” dalle tasse solo dal non vedente, per esplicita previsione di legge. Stranezze del fisco italiano, verrebbe da dire. Basti pensare al familiare della persona non vedente senza reddito e a carico che può aiutare la persona cara acquistandogli il cane guida, ma poi per la legge non potrebbe pagargli il cibo! Ovvio che lo farà lo stesso, ma senza aiuto fiscale.

  • Spese per assicurazioni
    Sono detraibili i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000. Per i contratti stipulati dopo quella data, occorre che gli stessi, per essere detraibili, prevedano un premio sul rischio morte, sull’invalidità permanente superiore al 5% e non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, non bastando più evidentemente il semplice infortunio. L’importo massimo è di euro 630.

  • Spese per i figli
    Sono detraibili le spese per gli asili nido, ma non quelle per gli asili normali, e le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, ma non per quella elementare e media. Sono anche detraibili le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, fino a euro 210 per ragazzo. Sono detraibili le spese per i canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede, fino a 2.633 euro, e quelle per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea, quando l’ex studente non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto cora iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Anche se non sarebbero pertinenti qui, perchè spettano comunque e non dipendono da spese sostenute, val la pena richiamare le detrazioni generiche cui si ha diritto solo per il fatto di avere figli a carico, poichè quest’anno sono aumentate. Sono passate infatti da 800 a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonchè da 220 a 400 euro in più per ogni figlio disabile. Queste detrazioni sono teoriche, in quanto la detrazione effettiva diminuisce all’aumentare del reddito complessivo.

Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse

Questi oneri possono essere detratti solo se sono stati sostenuti per sè stessi, e non per familiari a carico. Così ad esempio non ci si può “scaricare” la parte di interessi per il mutuo della moglie che il suo reddito non riesce ad assorbire.

  • Spese sanitarie e affini
    Sono detraibili solo dal contribuente che le ha sostenute le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

  • Spese per interessi
    Come è probabilmente noto, sono detraibili gli interessi per i mutui ipotecari stipulate per l’acquisto, o la costruzione dell’abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 (euro 2.582,28 per la costruzione) E’ consentito calcolare la detrazione anche sugli oneri accessori, ma solo su quelli strettamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. A titolo di esempio, è compreso l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, le spese di perizia e le spese di istruttoria, ecc mentre non sono comprese le spese di assicurazione dell’immobile, le spese dell’agenzia immobiliare, l’onorario del notaio per il contratto di compravendita, nè le imposte su quest’atto. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto

  • Spese per erogazioni liberali
    Il legislatore ha voluto aiutare e favorire, con diversi limiti, le elargizioni gratuite verso una serie di soggetti valutati “meritevoli” di supporto pubblico. Nell’elenco annoveriamo infatti società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, la mostra Biennale di Venezia, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale, soggetti che esercitano attività di interpretariato per non udenti, istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonchè il fondo per l’ammortamento dei titoli di stato Particolarmente bisognosi di sostegno da meritare una detrazione del 24%, anzichè il classico 19%, devono essere state giudicati le ONLUS (senz’altro!) fino ad un massimo di 2065 euro, ma ancor di più i partiti politici, fino a 50.000 euro, i quali evidentemente abbisognano di maggiori donazioni, o sono più meritevoli ancora. Tornando seri, ricordiamo la detrazione, nel limite ben del 30 per cento dell’imposta lorda, spettante per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

  • Altre spese detraibili
    Ricordiamo fra le altre spese detraibili, le spese funebri, fino al limite di euro 1.549,37, le spese per intermediazione immobiliare, col limite di 1000 euro, e le spese veterinarie, con un massimo di 387,34, detratta la franchigia di 129,11 euro.

SPESE DETRAIBILI AL 36, 41, e 50 PER CENTO.
Sono le famose spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonchè boschivo, compresi gli interventi antisismici e di messa in sicurezza, per cui si rimanda alla guida già pubblicata. Le varie aliquote sono relative alla variabilità nel tempo delle detrazioni riconosciute negli anni, poichè come è noto, la detrazione in dichiarazione va riportata per dieci anni per essere goduta in appunto dieci rate. E’ qui presente anche il cosiddetto “Bonus mobili”, rappresentato dalla detrazione al 50% sulle spese sostenute per l’acquisto dei soli mobili relativi a immobili ristrutturati con il limite di 10.000 euro.

SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 55 O DEL 65 PER CENTO.
Sono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fra cui si annoverano le spese per aumentare l’efficienza dell’involucro, per l’installazione dei pannelli solari, e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, nè con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi. Il limite della detrazione è variabile a seconda del tipo di intervento posto in essere, e di quando ne sono state sostenute le spese. Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico. Detrazioni per inquilini con contratto di locazione Esiste una detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, locati con contratti in regime convenzionale o meno, che dipende dal livello di reddito del contribuente. Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale il limite di reddito è di 15.493,71 euro Se il lavoratori dipendente trasferisce la propria residenza per motivi di lavoro, può godere di una diversa agevolazione per tre anni dipendente anch’essa dal reddito e dal numero di giorni del contratto, agevolazione che è alternativa alle precedenti e può essere scelta se più conveniente, anche se dura solo tre anni.

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione
Esiste una detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, da rapportare al periodo per il quale l’immobile è adibito appunto ad abitazione, che dipende dal reddito complessivo del contribuente e dal tipo di contratto stipulato.
Con il contratto stipulato ai sensi della l. 431/98 a canone libero cosiddetti 4+4, se il reddito (lordo) non supera i 15.493,71 la detrazione è pari a 300 euro, mentre se non supera i 30.987,41 euro, è pari a 150 euro. Per redditi superiori nulla spetta.
Se il contratto è a “canone convenzionato”, le detrazioni salgono rispettivamente a 495,80 e 247,90.
Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale il limite di reddito è di 15.493,71 euro, e l’agevolazione sale a 991,60 euro, ma solo per tre anni o fino a compimento dei 31 anni. Infine, se il lavoratori dipendente trasferisce la propria residenza per motivi di lavoro, può godere di una diversa agevolazione per tre anni dipendente anch’essa dal reddito e dal numero di giorni del contratto, agevolazione che è alternativa alle precedenti e può essere scelta se più conveniente, anche se dura solo tre anni.

Ripercorri la sintesi delle detrazioni della dichiarazione dei redditi 2014:



Al momento non ci si può aspettare di più, visto che il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera ritiene che “In Italia, "il contrasto di interessi non funziona per il recupero dell'evasione fiscale”, il che vorrebbe dire permettere all’inquilino, il quale dovrebbe avere un interesse in contrasto con il proprietario, di dedurre l’affitto per far emergere il sommerso degli affitti cosiddetti in nero non dichiarati dai proprietari. A modesto parere di chi scrive, invece, oltre che a riequilibrare il peso delle tasse fra chi già le paga, e chi invece le evade, servirebbe, e molto, permettere questo genere di agevolazioni, come del resto accade in altri paesi. Il messaggio che dovrebbe passare è questo: inquilino, sappi che se accetti un’affitto in nero, sia pur scontato (il gioco infatti è questo: l’affitto è più basso perché il proprietario non paga le tasse, conviene a tutti e due e alla fine paga ..Pantalone), le tasse che dovrebbe pagare il tuo locatore le paghi tu; se invece fai un contratto regolare, lo Stato ti aiuta a pagare l’affitto facendotelo detrarre, mentre le tasse le pagherebbe chi giustamente consegue quel reddito. La fallimentare esperienza della cedolare secca, che abbassa la tassazione sulle locazioni per far emergere il sommerso, dovrebbe far riflettere: non la sceglie nessuno, perché nessuno è veramente interessato a farla funzionare, né inquilino né proprietario, mentre l’amministrazione è palesemente, ma ovviamente, in difficoltà nel controllare una per una le milioni di abitazioni del paese.
Aggiungiamo che le preoccupazioni sulla diminuzione del gettito dell’erario potrebbero essere sminuite facilmente considerando che di solito i proprietari guadagnano più degli inquilini, e la loro aliquota è più alta, mentre ovviamente farebbe la sua parte il recupero dell’evasione. Non bastasse, per agevolare l’erario e per “pungolare” l’inquilino a fare il suo dovere facendogli recepire il messaggio di cui sopra, si potrebbe anche pensare di alzare o riequilibrare la tassazione generale. Concludiamo con un ricordo di un libro dell’università che è rimasto impresso nella memoria: “Lo Stato non può pretendere che tutti i suoi cittadini siano onesti e che tutti paghino le tasse, e non può materialmente neanche controllarli tutti. Lo Stato deve rendere conveniente pagare le tasse. Solo così raggiungerà il suo obiettivo”.