Cambiano di nuovo gli incentivi al fotovoltaico. Ma il decreto liberalizzazioni, varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, ha apportato delle modifiche anche alla tassazione sulle rendite finanziarie.
Con il decreto, Pil di nuovo in crescita
L’obiettivo delle nuove norme è di abolire i vincoli che avrebbero bloccato la crescita italiana in questi ultimi anni. Tra cui un’insufficiente concorrenza sui mercati, l’inadeguatezza delle infrastrutture e l’insufficienza delle procedure amministrative in tutti i campi. Secondo una stima della Bocconi, grazie a questo piano di liberalizzazioni, i consumi potrebbero salire del 2,5%, con un aumento di un punto di Pil. Anche le analisi condotte dall’Ocse evidenziano che l’adozione di misure di liberalizzazione che conducono a livelli di regolamentazione del settore dei servizi simili a quelli dei paesi con i migliori standard potrebbero portare a una crescita significativa della produttività totale in questi ambiti, quantificabile in oltre dieci punti percentuali.
Fotovoltaico, stop a incentivi per impianti in aree agricole
La normativa appena approvata dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora discussa da Camera e Senato, prevede anche lo stop, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, agli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, mentre per gli impianti fotovoltaici su serre si applicano gli stessi incentivi previsti per quelli realizzati sugli edifici.
Infatti, secondo l’art. 65 del decreto liberalizzazioni, dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; inoltre, il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto; agli impianti, invece, i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Per garantire la coltivazione sottostante, le serre, dopo l’intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%; infine, il decreto abolisce i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Rendite finanziarie, modifiche all’unificazione dell’aliquota
Novità in arrivo anche sull’unificazione delle rendite finanziarie. Il decreto prevede infatti nuove misure che modificano le norme della manovra di Ferragosto, convertita in legge il 14 settembre, che unificava al 20% l’aliquota sulle rendite, tranne che per i titoli di Stato i cui guadagni restano tassati al 12,5% (mentre il 20% si applica ai capital gain su azioni, obbligazioni societarie, fondi comuni, etf e a tutti gli altri strumenti finanziari, compresi i conti correnti). Rispetto all'innovazione introdotta con la manovra della scorsa estate, viene abrogata l'esclusione dei redditi da capitale e di natura finanziaria dalla equiparazione al 20% della ritenuta.

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