Annuncio pubblicitario
Italia markets closed
  • FTSE MIB

    33.922,16
    +40,66 (+0,12%)
     
  • Dow Jones

    37.855,63
    +80,25 (+0,21%)
     
  • Nasdaq

    15.332,61
    -268,89 (-1,72%)
     
  • Nikkei 225

    37.068,35
    -1.011,35 (-2,66%)
     
  • Petrolio

    83,04
    +0,31 (+0,37%)
     
  • Bitcoin EUR

    59.808,16
    +153,04 (+0,26%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.386,02
    +73,40 (+5,59%)
     
  • Oro

    2.408,00
    +10,00 (+0,42%)
     
  • EUR/USD

    1,0644
    -0,0002 (-0,02%)
     
  • S&P 500

    4.971,02
    -40,10 (-0,80%)
     
  • HANG SENG

    16.224,14
    -161,73 (-0,99%)
     
  • Euro Stoxx 50

    4.918,09
    -18,48 (-0,37%)
     
  • EUR/GBP

    0,8598
    +0,0043 (+0,50%)
     
  • EUR/CHF

    0,9682
    -0,0029 (-0,29%)
     
  • EUR/CAD

    1,4644
    -0,0007 (-0,05%)
     

Licenziato da Abercrombie perché over 25 anni: vinta la causa, tornerà al lavoro

Licenziare per motivi anagrafici non si può. Recentemente la Corte d’Appello di Milano ha condannato l’azienda Abercrombie al reintegro di un lavoratore licenziato perché aveva raggiunto i 25 anni di età. La sentenza del Tribunale di Milano, emessa dal giudice Laura Curcio è di quelle che fanno giurisprudenza. Il dispositivo della sentenza afferma “la natura discriminatoria del comportamento tenuto da Abercrombie Fitch Italia srl per aver assunto il ricorrente in forza della sola età anagrafica”.

Abercrombie, marchio di abbigliamento made in Usa molto amato dagli adolescenti, aveva assunto il ricorrente all’età di 23 anni, con un contratto di lavoro a chiamata della durata di quattro mesi, per un’occupazione che, in realtà, il ragazzo svolgeva a tempo determinato con orario part time. Assunto nel 2010, una volta compiuti 25 anni, nel 2012, il ragazzo è stato licenziato. In sede giudiziaria è stato accertato che fra le parti intercorreva “un rapporto di lavoro subordinato ordinario con inquadramento quarto livello Ccnl Commercio e orario part-time”. Come accade in questi casi, senza un licenziamento per giusta causa, l’azienda è stata condannata a riammettere in organico il suo ex dipendente e a pagare, a titolo di risarcimento danni, un importo di 14.450 euro.

La vittoria in appello del ricorrente – assistito dagli avvocati Alberto Guariso e Maria Cristina Romano – ha fatto seguito al ricorso respinto in primo grado.

Al momento dell’assunzione l’azienda aveva fatto valere un decreto legislativo del 2003 che permetteva, appunto, questa particolare forma di contratto precario per candidati con meno di 25 anni e disoccupati. Una volta assunto, però, il ragazzo ha iniziato a lavorare con regolarità, con orario part time e per un periodo più lungo: il contratto è stato prorogato fino al dicembre 2011 e, ancora, a tempo indeterminato fino al licenziamento nell’agosto 2012, una volta compiuti i 25 anni.

Il lavoratore, anche nel periodo a chiamata ha lavorato svolgendo i turni notturni nel magazzino di Carugate e occupandosi dello stoccaggio dei vestiti, della ripiegatura e della sistemazione della merce.

L’età, inoltre, è un parametro che si pone in contraddizione con le normative europee finalizzate all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e, su questo punto debole, la difesa ha insistito riuscendo a ottenere il successo.