Il giorno 23 gennaio, dalle 8 alle 20, su tutto il territorio nazionale i taxi saranno in sciopero. Basta andare sul sito della Commissione garanzia sciopero per seguire in tempo reale tutte le proteste che ci saranno nei prossimi giorni, da chi sono state proclamate, in quali fasce orarie o città, con quali modalità. Perché se il diritto allo sciopero è tutelato dalla legge, ci sono alcune regole da seguire. Ha fatto discutere il cosiddetto "sciopero selvaggio dei taxi", ovvero una protesta spontanea di circa 200 tassisti che a Roma hanno improvvisato un sit in di fronte a Palazzo Chigi per protestare contro le liberalizzazioni. L’Authority è immediatamente intervenuta: non è infatti possibile interrompere un servizio pubblico, come quello della mobilità, in maniera improvvisa e soprattutto senza le cosiddette fasce di garanzia.
Lo stesso vale per lo sciopero, legittimo e preannunciato, del 23 gennaio: il fermo totale infatti è illegittimo e le proteste devono svolgersi rispettando e tutelando i cittadini. Sono le prefetture che possono imporre ai tassisti in questo caso e ai lavoratori di pubblici servizi in genere, di tornare a lavoro se avviene un blocco illecito del servizio che deve essere sempre comunque garantito per le emergenze. La necessità di garantire il pubblico servizio vale anche nel caso della serrata (ovvero quando a incrociare le braccia sono i proprietari): basta pensare alle farmacie dove, anche in caso di protesta per un lungo periodo, devono essere concertati i servizi minimi e deve essere garantita la possibilità di acquistare medicinali in tutte le città. Anche in questo caso può scattare la precettazione. Il mancato rispetto della precettazione pur essendo un reato di interruzione di pubblico servizio, non è "giusta causa" di licenziamento.
Non è sempre stato così. Il diritto di sciopero, riconosciuto in Italia dall’articolo 40 della Costituzione, è stato limitato e regolamentato solo recentemente. Lo si è fatto con la legge 146/1990 che stabilisce le modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico, infatti, lo sciopero può essere addirittura annullato dalle autorità di pubblica sicurezza, dei trasporti o della sanità in caso di necessità. Insomma, non si può restare un giorno intero senza medici, poliziotti o neppure un’ora di metropolitana funzionante. La legge 83/2000, poi, prevede che nei servizi pubblici essenziali (per esempio i trasporti, ma anche la scuola o l’assistenza medica) lo sciopero sia annunciato con almeno 10 giorni di anticipo, così da poter preparare i cittadini. Per questo l’Authority ha attivato un servizio on line di comunicazione dove, per esempio, già possiamo leggere che i dipendenti del ministero dell’Istruzione incroceranno le braccia a marzo.
In Italia, come nel resto d’Europa, non è esplicitamente disciplinata la questione dei danni recati al datore o ai destinatari dello sciopero, rispetto alla regola generale per cui chiunque causa un danno è tenuto a risarcirlo: soltanto la Gran Bretagna prevede esplicitamente l’istituto dell'immunità per gli scioperanti, che esclude la possibilità di azioni di responsabilità individuali. Inoltre, lo sciopero è un diritto (in Italia non si può venire licenziati per aver scioperato e il datore di lavoro non può trattenere dalla busta paga una somma superiore al compenso giornaliero) ma non un dovere. Quindi, il tassista (o il dipendente in generale) che decide di lavorare ugualmente non può essere costretto a interrompere il servizio.


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