Annuncio pubblicitario
Italia markets closed
  • Dow Jones

    38.360,28
    -143,41 (-0,37%)
     
  • Nasdaq

    15.655,79
    -40,85 (-0,26%)
     
  • Nikkei 225

    38.460,08
    +907,92 (+2,42%)
     
  • EUR/USD

    1,0689
    -0,0015 (-0,14%)
     
  • Bitcoin EUR

    60.663,00
    -1.731,59 (-2,78%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.397,71
    -26,39 (-1,85%)
     
  • HANG SENG

    17.201,27
    +372,34 (+2,21%)
     
  • S&P 500

    5.052,21
    -18,34 (-0,36%)
     

Addizionali regionali e comunali per i residenti all'estero

Domanda:

Buongiorno, sono un pensionato ex INPDAP ora INPS da 3 anni residente in un paese comunitario e regolarmente iscritto all'AIRE, sono LEGALMENTE separato con una cittadina italiana che vive in Italia ho un figlio maggiorenne che vive con la mdre in Italia. La mia domanda é: É giusto che mi vengano trattenute oltre all'IRPEF sul reddito (potrei capirlo) ma le addizionali COMUNALI e REGIONALI? e pergiunta non a "benificio" del mio ultimo comune di residenza.. ma a ROMA e LAZIO....questo perchè la sede AIRE si trova a ROMA?? Mi scusi mi chiarisca le idee...di quale servizio beneficio se fisicamente sono residente all'estero???

Risposta dell'esperto:

Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute da tutti contribuenti, residenti e non residenti, qualora sia dovuta l’Irpef in Italia.

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Se invece si possiedono solo redditi esenti, o soggetti a tassazione separata o ad imposte sostitutive, e cioè quando non contribuiscono a formare il reddito complessivo soggetto all’Irpef ordinaria, allora non si è obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.

Per quanto riguarda il luogo dove è stabilito il domicilio fiscale dei non residenti, esso è stabilito nel comune dove è stato prodotto il reddito tassato in Italia, o la maggior parte di esso, e per i pensionati residenti all’estero, coincide con la sede dell’Inps. Inoltre, i cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Infine, le addizionali all’Irpef non sono considerabili delle “tasse di scopo”, cioè quelle tasse che il contribuente paga per ricevere un servizio, ma rappresentano delle vere e proprie imposte, appartenenti alla massa indistinta del gettito fiscale, che lo Stato in questo caso assegna alla competenza dei due enti locali regione e comune. La differenza fra il termine “imposta” ed il termine “tassa” infatti sarebbe proprio questa, anche se nel linguaggio comune vengono spesso usate come sinonimi.