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Bonus 80 euro anche a cuochi, colf e badanti

Domanda:
Buongiorno, sono l'economo di una Comunità religiosa. Il Commercialista della nostra Cuoca gli ha comunicato l'esclusione dal percepimento degli 80 euro perché il datore di lavoro (il Superiore della Comunità) che percepisce il sostentamento clero (ICSC) non versa l'F 24. Ma quella cifra è in relazione allo stipendio della lavoratrice o alle condizioni di lavoro del suo datore di lavoro? Grazie

Risposta dell'esperto:
La domanda insita nel quesito investe tutti coloro i quali hanno un datore di lavoro che non è sostituto di imposta, cioè che non opera le ritenute sul reddito di lavoro dipendente e che quindi non può rilasciare un CUD alla fine dell’anno. Poiché il meccanismo di funzionamento, per chi ne ha diritto secondo quanto già illustrato nelle risposte del 20 giugno e del 2 luglio scorsi a cui si rimanda, è che il sostituto di imposta (datore di lavoro) anticipa gli 80 euro, che poi recupera pagando meno ritenute allo Stato, ci si chiede se i lavoratori senza sostituto come la cuoca del Superiore della Comunità, ma anche Colf, badanti, collaboratrici domestiche in genere hanno o no diritto al bonus di 80 euro?

La risposta è affermativa. Lo dice l’agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 2014, indicando quale momento per far valere il diritto ed ottenere il credito eventualmente spettante, ferme restando tutte le altre condizioni già viste, la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. In generale quindi, il momento per vedere se abbiamo diritto al bonus del governo, e soprattutto a quanto di quel bonus abbiamo diritto, sarà la presentazione dell’Unico o del 730 del 2015, in cui si potrà capire se si sono verificate nel 2014 tutte le condizioni che sono alla base del credito, indipendentemente dall’averlo già ricevuto o meno in busta paga. Il bonus non dipende dunque dal tipo di datore di lavoro, ma dalla condizione soggettiva del lavoratore.

L’Agenzia ha anche chiarito (circolare n. 9 del 2014) che le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e pertanto sono da considerarsi redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. I lavoratori in CIG o in mobilità, pertanto, hanno anch’essi generalmente diritto al bonus, se sono rispettati gli altri presupposti, e l’ente erogatore del sussidio deve comportarsi come gli altri sostituti, erogando gli 80 euro quando risultano dovuti. Il momento della verità sarà comunque per tutti la dichiarazione del prossimo anno.

Infine, per ora non ne hanno diritto i pensionati, in quanto viene a mancare uno dei presupposti indicati dalla legge come è scritta ora: non sono redditi da lavoro dipendente, per quanto siano ad essi assimilati, e purtroppo al momento non sono compresi. Quando il governo deciderà se e come mantenere a tempo indeterminato il bonus (per ora infatti è stato stanziato solo per il 2014), potrà cogliere l’occasione per estenderlo a categorie quali i pensionati per ora escluse.