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Che tasse pagare sui canoni di affitto non incassati dall'inquilino moroso?

Domanda:

Gent.mo Dott. Guido, purtroppo il mio inquilino, a causa della crisi, non mi paga da 10 mesi, premetto che è una brava persona, e forse ha intenzione di andare via, la domanda è: devo comunque pagare l'anticipo dell'irpef per l'anno successivo, con la certezza di non avere introiti? La ringrazio anticipatamente, Antonio

Risposta dell'esperto:

La crisi persistente in cui viviamo, per cui si intravedono (si dice!) timidi segnali di ripresa, ha falcidiato i redditi delle persone come poche volte in passato, e queste eventualità non sono purtroppo rare. Perciò affrontiamo brevemente l’argomento a beneficio di tutti i lettori.

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La risposta è da suddividere secondo due ragionamenti. Il primo: posso non pagare acconti irpef, o pagarli in misura ridotta, se penso che nell’anno in corso avrò redditi inferiori all’anno passato? Si certo, si può. Si chiama “rideterminazione degli acconti”. Attenzione che se li abbasso troppo rispetto a quanto dovuto secondo il reddito che avrò realmente, avrò le sanzioni sulla parte mancante degli acconti che avrei dovuto versare all’epoca, stante quel reddito.

Il secondo: posso non dichiarare i canoni non percepiti? No, non si può. La rilevanza reddituale dei canoni di locazione (cioè l'obbligo di pagare le tasse sui canoni di affitto) si manifesta quando sorge il diritto a percepire l’affitto, e cioè quando esiste un contratto di locazione, indipendentemente dal fatto che i canoni siano incassati o meno.

Tuttavia, esiste la possibilità, per i soli contratti di locazione a uso abitativo, di non dichiarare, ancorchè esista un contratto, i canoni non percepiti, solo se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale. In tal caso, si può godere di un credito di imposta per le tasse eventualmente già pagate sui canoni non percepiti.

Va da sé che in caso di risoluzione del contratto domani, da domani cessa di esistere la locazione, e con essa il diritto a percepire l’affitto. Pertanto i redditi che sarebbero spettati, da “domani” non vanno più dichiarati.