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Contratti atipici: le professioni in cui il co.co.pro. è vietato

Fra le priorità del Ministero del Lavoro retto da Elsa Fornero, la lotta alla precarietà ha trovato una delle sue principali applicazioni con la Legge n. 92/2012 che – all’articolo 61 - ha fissato criteri di definizione maggiormente caratterizzanti per quanto riguarda i contratti a progetto. Uno degli elementi sui quali la nuova legislazione ha posto l’accento è che un impiego regolarizzato come co.co.pro. “non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi”.

Nel momento in cui il lavoratore esegue l’ordine impartitogli dal committente senza avere alcun margine di autonomia operativa e decisionale decade la natura stessa del co.co.pro. In tal caso il contratto a progetto è, in realtà, un rapporto di subordinazione e dipendenza “camuffato” a beneficio del datore di lavoro che può così sopportare una minore pressione fiscale e contributiva.

Laddove la precedente legislazione rimaneva nel vago, le modifiche inserite nella Riforma Fornero non si stancano di entrare nello specifico chiarendo in maniera inequivocabile come le prestazioni ripetitive siano quelle nelle quali non è necessaria, all’inizio di un impegno, alcuna indicazione di modalità operative da parte del committente. Il progetto vero e proprio, invece, è determinato dal committente e gestito dal collaboratore, si caratterizza per un contenuto ben preciso (che non può confondersi con l’attività complessiva dell’impresa) e per un risultato tangibile definito in sede contrattuale.

Per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, una circolare redatta in novembre dal Ministero del Lavoro elenca una serie di professioni che non possono ricadere nel raggio d’operatività dei co.co.pro.:

  • addetti alla distribuzione di bollette, giornali ed elenchi telefonici,

  • addetti alle agenzie ippiche,

  • addetti alle pulizie,

  • autisti e autotrasportatori,

  • baristi e camerieri,

  • commessi e addetti alle vendite,

  • custodi e portieri,

  • estetiste e parrucchieri,

  • facchini,

  • istruttori di autoscuola,

  • magazzinieri,

  • manutentori, muratori e operai del settore edile,

  • piloti,

  • assistenti di volo,

  • prestatori d’opera nel settore agricolo,

  • addetti a segreterie e terminali,

  • addetti alla somministrazione di cibi e bevande,

  • addetti di prestazioni in call center in modalità in bound.


Si tratta di professioni riconducibili a rapporti di subordinazione, caratterizzate da mansioni ripetitive e non soggette a una relazione di progettualità fra le parti. La lista non ha pretese di esaustività, ma è esemplificativa.

E mentre la disoccupazione giovanile galoppa – al 37,1% secondo le ultime stime Istat – sui siti specializzati fioccano le offerte di stage. Nessuno ha la bacchetta magica, nemmeno il Governo dei tecnici, e la lotta alla precarietà continua a essere una delle sfide più difficili nel tentativo di tirare fuori il Paese dalla spirale recessiva.