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Cosa sapere su Ral, Rol, ferie, periodi di preavviso e prova

Cosa sapere su Ral, Rol, ferie, periodi di preavviso e prova

Agosto è il mese delle vacanze estive, quindi il periodo dell’anno in cui ci si interroga maggiormente riguardo ai propri diritti in merito alle ferie. Ecco un’agile guida su alcuni aspetti che entrano in gioco quando si prende in esame, in maniera approfondita, la propria busta paga o si deve fare il punto su ferie e permessi, periodi di permesso e prova

RAL, Retribuzione annua lorda

La retribuzione fissa è l’insieme di componenti dello stipendio che premiano la performance lavorativa indipendentemente dalle prestazioni che sono, invece, premiate dalla parte variabile delle retribuzione diretta. La RAL, Retribuzione Annua Lorda, è formata da cinque fattori:

  1. Il minimo contrattuale definito dai contratti collettivi nazionali di categoria (CCNL) e chiamato anche paga base, variabile in base al contratto collettivo nazionale di riferimento a livello di inquadramento.

  2. Lo scatto di anzianità, anch’esso definito dal contratto collettivo nazionale, è l’importo fisso che matura in base al periodo di lavoro prestato presso la stessa azienda.

  3. La contingenza indica l’adeguamento del salario al costo della vita e fino al 1992 variava in funzione all’inflazione. Ad oggi la contingenza è un’indennità fissa che varia in base al contratto collettivo e all’inquadramento.

  4. Il superminimo è un elemento retributivo non definito dal contratto collettivo nazionale e nella cui definizione assume un ruolo fondamentale la contrattazione personale e le competenze acquisite e riconosciute nel tempo.

  5. L’assegno supplementare (anche noto come terzo elemento) è previsto dal Contratto di Commercio e varia in base alla Provincia di lavoro.


Ferie

Le ferie retribuite sono un diritto irrinunciabile, garantito dall’articolo 36 della Costituzione. Le ferie non godute possono essere differite nel tempo oppure retribuite con un’indennità sostitutiva. La legge 66/2003 stabilisce il diritto del lavoratore a un periodo di riposo indicando che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che il predetto periodo non può essere sostituito dall’indennità per le ferie non godute (a meno che non vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro).

Le ferie si maturano durante l’anno solare e per chi inizia a lavorare nel corso dell’anno il calcolo viene fatto su base mensile, sempre in relazione al contratto nazionale applicato. Se a fine anno risultano giornate di ferie non godute, occorre fruirne entro i 18 mesi successivi.

La circolare 8 dell’8 marzo 2005, emanata dal Ministero del Lavoro, chiarisce che al lavoratore deve essere garantito almeno un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso. I contratti collettivi di lavoro, anche quelli aziendali, possono stabilire condizioni di miglior favore per i lavoratori prevedendo un periodo di ferie superiore alle quattro settimane.

Le ferie non godute in caso di conclusione del contratto di lavoro devono essere pagate. E sono esenti da qualsiasi forma di tassazione.

ROL, permessi retribuiti

Oltre alle ferie, i dipendenti in base al contratto collettivo di appartenenza maturano ogni anno un certo numero di ore di Permessi Retribuiti o ROL (riduzione orario di lavoro) che possono essere quindi richiesti per motivi personali e goduti in ore. Questo istituto consente al lavoratore di astenersi dal lavoro senza vedere modificata la propria retribuzione.

La riduzione dell’orario di lavoro è determinata su base annua e in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore. Il godimento dei ROL può avvenire:

  1. Individualmente con la fruizione da parte di ciascun dipendente di permessi orari retribuiti godibili in gruppi da 4 a 8 ore, fino alla “concorrenza di uno o più giorni lavorativi”.

  2. Collettivamente con una vera e propria riduzione dell’orario di lavoro annuale su base giornaliera o settimanale che interessa la generalità dei lavoratori.


Periodo di prova

Al momento della stipula del contratto di lavoro può essere previsto un periodo di prova durante il quale le parti possono vicendevolmente sperimentarsi, conoscersi e recedere senza obbligo di preavviso e di indennità. Il patto di prova si può applicare tanto al rapporto a tempo determinato che al contratto di inserimento e alle assunzioni obbligatorie. La durata del periodo di prova viene fissata dai contratti collettivi di lavoro in relazione a qualifica e mansione per le quali la prova viene sostenuta. In mancanza di ciò la legge prevede una durata massima di 6 mesi per dirigenti e impiegati di prima categoria e di 3 mesi per le altre categorie impiegatizie, viaggiatori e piazzisti. Qualora il periodo di prova non sia stato ultimato causa malattia, infortunio o gravidanza è prevista una proroga. Non è invece ammesso il godimento delle ferie: il lavoratore può assentarsi ma in quel caso il termine del suo periodo di prova verrà fatto slittare. Infine, durante questo periodo, le parti sono libere di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di avviso, di indennità e di motivazione e neppure di forma scritta.

Periodo di preavviso

Quando il rapporto di lavoro si interrompe per volontà del lavoratore questi deve rassegnare le dimissioni con il dovuto preavviso e queste hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza. Il periodo di preavviso è il numero di giorni, successivi alla data in cui il lavoratore ha presentato le dimissioni, nei quali il lavoratore subordinato deve continuare a svolgere la propria attività.

Il periodo di preavviso non è necessario: 1) se il datore di lavoro viene a conoscenza delle dimissioni e dà il suo consenso, 2) se si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, 3) se si è nel periodo di prova. Qualora il lavoratore comunichi le proprie dimissioni senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un’indennità di mancato preavviso pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato. La durata e il numero di giorni del periodo di preavviso delle dimissioni sono disciplinati dal CCNL e sono relazionati al livello di inquadramento, alla qualifica e all’anzianità di servizio.