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Criptovalute: l’Unione Europea Definisce la Loro Regolamentazione

Il Legislatore europeo sulle valute digitali. Il vuoto normativo attorno al comparto tecnofinanziario è stato recentemente colmato dalla direttiva 2018/843 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

Il momento più volte accennato è arrivato.

Il contenuto della normazione in questione non si riferisce esplicitamente a valute digitali specifiche, ma ne individua la natura e ne differenzia la tipicità.

La direttiva europea in questione ha a riguardo disposizioni inerenti la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale quadro preventivo ha incluso nel novero delle materie disciplinate anche l’insieme di criptovalute perché è nota la deriva illecita che le stesse potrebbero veicolare in tema di evasione fiscale e riciclaggio, favorendo flussi di natura illecita che sfuggirebbero ad autorità centrali.

Chiarita la ratio della normativa, risulta utile analizzare alcune considerazioni introduttive per comprendere la portata di una regolamentazione tanto attesa quanto stringente.

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Per quanto estesa, non può non riportarsi qui la considerazione introduttiva n.2, che chiarisce espressamente cosa abbia guidato la penna del Legislatore comunitario nel disciplinare la materia cripto nell’ambito della prevenzione a fenomeni eversivi: “I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi, considerando che restano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che beneficiano di deroghe all’applicazione di obblighi giuridici che potrebbero essere non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust («istituti giuridici affini»), allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo. È importante rilevare che le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi”.

È evidente come il vuoto normativo da molti individuato come catalizzatore criminale verso il disimpegno finanziario di organizzazioni criminose e dal fondamento terrorista sia qui affrontato in maniera chiara e colmato con pienezza.

E abbondanza anche.

Al tenore della considerazione introduttiva n.2 seguono la n.4 e la n.6.

N.4: “Se è vero che negli ultimi anni si sono registrati miglioramenti significativi, a livello degli Stati membri, per quanto riguarda l’adozione e l’applicazione delle norme del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il sostegno al lavoro svolto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di trasparenza, è evidente che occorre accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell’Unione. La prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere efficace solo se l’ambiente circostante è ostile ai criminali che cercano di proteggere le loro attività finanziarie attraverso strutture non trasparenti. L’integrità del sistema finanziario dell’Unione dipende dalla trasparenza delle società e di altri soggetti giuridici, trust e giuridici affini. L’obiettivo della presente direttiva è non solo quello di individuare i casi di riciclaggio di denaro e di indagare al riguardo, ma anche di evitare che essi si verifichino. Il rafforzamento della trasparenza potrebbe essere un potente deterrente”.

La considerazione di cui sopra, specialmente nelle parti evidenziate, pone l’accento sulla trasparenza finanziaria e al contempo auspica un ambiente che non permetta alcun tipo di infiltrazione. Il che è coerente se si pensa al livello di anonimato che le cripto (Monero su tutte) offrono a soggetti criminali, permettendo loro di operare anche nel dark web. Torneremo sul tema.

Completa il disposto di considerazioni volte a illustrare il motivo d’inserimento delle cripto (seppur in maniera implicita) in tale direttiva la considerazione n.6: “La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Piano d’azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo» sottolinea la necessità di adeguarsi alle nuove minacce e di modificare a tal fine la direttiva (UE) 2015/849”.

Il Legislatore europeo non ha potuto non considerare la portata delle moderne tecnologie e il rischio di annacquamento di capitali leciti con illeciti.

Esaurite le considerazioni introduttive relative alla normazione cripto, è ora venuto il momento di analizzare quelle dai contenuti espliciti.

In primo luogo, giova soffermarsi sulla considerazione introduttiva n.8: “I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale”.

La lunga considerazione di cui sopra individua perfettamente l’ambito applicativo in cui intende muoversi il Legislatore coadiuvando l’attività di controllo dei flussi tra monete virtuali e monete legali, da intendersi in valuta FIAT.

Da qui discende l’impegno massivo che Bruxelles opererà sull’universo cripto in funzione sia preventiva sia successiva.

Ricollegandosi al concetto di anonimato già espresso in calce, si ha qui l’opportunità di sviluppare il punto riportando la considerazione introduttiva che ne illustra approfonditamente la trattazione, la n.9: “L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate”.

Da quanto espresso dall’UE sull’anonimato appare palese come la direzione comunitaria sia quella di attenzionare in maniera massiva l’intero comparto cripto, in modo da evitare ogni tipo di canale illecito. Sebbene, come evidenziato sopra, la dissimulazione rimarrà comunque un aspetto non pienamente risolto dalla struttura normativa di riferimento.

In conclusione, si fornisce qui sotto l’ultima considerazione introduttiva sulle valute digitali. Forse la più importante, perché opera un chiarimento sulle stesse, tipizzandole.

Così la considerazione introduttiva n.10: “Le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), con il più ampio concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 2015/2366, né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco. Sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali.


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    Questa considerazione è fondamentale per delineare un quadro concreto e obiettivo in relazione all’operatività delle stesse, escludendole di fatto da ogni utilizzo già tipizzato che faccia riferimento a fattispecie concrete il cui annacquamento e/o la cui confusione non debbano aver luogo.

    Dalla lettura della direttiva europea consegue che le criptovalute (monete virtuali) esistano, possano essere utilizzate come strumento d’investimento, debbano rientrare sotto il controllo dell’osservatore finanziario e tributario e non possano più fregiarsi di operare nell’alveo di quella lacuna legis che da anni le proietta verso una precarietà giuridica che non avrà più ragion d’essere.

This article was originally posted on FX Empire

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