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Crowdsourcing sì, collocamento no

Libera la gestione si siti internet con svolgimento di attività di crowdsourcing purché non finalizzata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 12 di ieri, in risposta a un quesito di Confindustria che ha chiesto di sapere se fosse necessario, ai fini dell'esercizio della predetta attività, l'autorizzazione preventiva rilasciata alle agenzie per il lavoro (articolo 4, dlgs n. 276/2003).

Il crowdsourcing, spiega il ministero, individua un nuovo modello di business aziendale in forza del quale un'impresa affida la progettazione o la realizzazione di un determinato bene immateriale a un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance, interessati a offrire i propri servizi sul mercato globale (cosiddetta community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito).
Essa si distingue dal tradizionale outsourcing, in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto o la soluzione del problema viene esternalizzata a un gruppo indeterminato di persone e non invece, come nella seconda fattispecie (outsourcing), a uno specifico soggetto. Il ministero spiega che le attività di intermediazione svolte in crowdsourcing sono finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro, ma alla stipulazione di contratti di natura commerciale (quali la compravendita, l'appalto per esempio). Pertanto, non è necessaria l'autorizzazione preventiva che è richiesta alle agenzia per il lavoro, né tantomeno l'autorizzazione all'attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet (prevista dall'articolo 6 del dlgs n. 276/2003). Autorizzazione, quest'ultima, che invece risulta necessaria laddove la gestione dei siti internet, con crowdsourcing sia finalizzata alla realizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.