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Dichiarazione dei redditi, quale modello compilare

Per le persone fisiche esistono ben tre modelli di dichiarazione dei redditi con cui il contribuente può calcolarsi le tasse da pagare (in proposito, ricordiamo che il CUD per i lavoratori dipendenti è una certificazione del datore di lavoro che certifica appunto i redditi corrisposti e le ritenute operate, anche se può essere sufficiente come dichiarazione se il lavoratore non ha percepito altri redditi).

Mod. 730
E’ il modello principe per i dipendenti e i pensionati. Consente di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga, a partire dal mese di luglio, o, per i pensionati, nella rata della pensione a partire dal mese di agosto o di settembre; se invece deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.
Inoltre, il contribuente non deve trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, poiché ci pensa il datore di lavoro, l’ente pensionistico o l’intermediario.
Possono utilizzarlo:

  1. I contribuenti che nel 2012 hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto), redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero), alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

  2. In generale i contribuenti che hanno un sostituto di imposta (cioè un datore di lavoro, anche se a tempo determinato, che applica le ritenute) nel mese di luglio 2013, perché sarà il sostituto, i cui dati devono essere indicati nel 730, a rimborsare, o a trattener loro, il conguaglio delle tasse.


Mod. 730 in forma congiunta
Esiste anche la possibilità di presentare il modello 730 in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i redditi indicati prima, e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730 perché ha un sostituto di imposta (escludendo casi particolari in cui non è possibile comunque utilizzare la forma congiunta come presenza di incapaci, morte sopraggiunta, ecc). Di fatto sono le due dichiarazioni messe assieme in modo da sommare il risultato.
Può quindi essere conveniente per compensare il debito di un coniuge col credito dell’altro (così da non avere esborsi di denaro per pagare tasse), e comunque nel caso che uno dei due non abbia un sostituto di imposta che possa restituirgli l’eventuale rimborso (in questo modo usa quello del coniuge).

Mod. UNICO P.F.

Si deve utilizzare in tutti gli altri casi, e cioè in tutti i casi in cui abbiamo redditi diversi da quelli che ci permettono di fare il Mod. 730, ad esempio redditi di lavoro autonomo o di impresa, oppure quando non abbiamo nessun sostituto di imposta per l’eventuale conguaglio, e comunque in ogni caso la nostra preferenza sia per il Mod. Unico Persone Fisiche.
Può essere in forma unificata, quando include il mod. Iva, che siamo tenuti a compilare se abbiamo un’attività soggetta ad Iva.

Mod. UNICO Mini

E’ analogo al “fratello maggiore”, ma semplicemente non include tutti i righi, per cui sembra non tanto più semplice, ma solo “più snello”. Non è molto usato in quanto non dà nessun tipo di vantaggio.
In breve, può essere usato da residenti in Italia che non sono titolari di partita Iva, che non hanno cambiato il domicilio fiscale dal 1° novembre dell’anno, che hanno percepito solo redditi di terreni e di fabbricati, redditi di lavoro dipendente o assimilati, redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e hanno comunque oneri detraibili e deducibili da portare in dichiarazione.