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Dimissioni in bianco: cosa cambia con il Dl Lavoro

Dimissioni in bianco: cosa cambia con il Dl Lavoro

Il Decreto Lavoro segna un’altra importante tappa nella lotta alla pratica delle dimissioni in bianco iniziata con le modifiche apportate dalla Riforma Fornero. L’obbligo di convalida delle dimissioni in bianco viene esteso al lavoratore co.co.pro. con il Decreto Legge n. 76 del 2013.

La legge 92/2012 aveva previsto numerose novità riguardo alle dimissioni in bianco, con una serie di garanzie e tutele per il lavoratore. Per prevenire questa pratica illegale, la legge Fornero ha previsto un obbligo di convalida sia per le dimissioni che per le risoluzioni consensuali. Inoltre, vista l’alta frequenza di questa pratica a danno delle lavoratrici, la riforma Fornero aveva specificato che le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoratrici durante il periodo della gravidanza o nei primi 3 anni di vita del bambino, o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato, venissero convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente territorialmente.

La principale novità introdotta dal DL 76/2013 è l’estensione della tutela contro le dimissioni in bianco ai co.co.pro., che viene normata dall’aggiunta del comma 23-bis all’articolo 4 della legge 92/2012.

Oltre alle regole, il decreto occupazione estende ai lavoratori a progetto anche il sistema sanzionatorio che si applica nei confronti dei datori di lavoro/committenti che praticano le dimissioni in bianco: dai 5mila ai 30 mila euro di multa, questa l’entità della sanzione amministrativa per i datori di lavoro che violano le regole.

Anche per i co.co.pro., dunque, viene imposto l’obbligo di convalida delle dimissioni dal lavoro da parte delle Direzioni territoriali del lavoro (per quelle intervenute nel periodo di gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino) dei Centri per l’Impiego (in tutti gli altri casi).

Inoltre, qualora il collaboratore che intende veramente interrompere il proprio contratto in anticipo rispetto alla scadenza non abbia effettuato la convalida, deve essere rintracciato dal datore di lavoro e invitato all’adempimento entro 30 giorni e nelle sedi indicate o con la sottoscrizione di una dichiarazione di “avallo”, in calce alla comunicazione telematica di cessazione del rapporto. Nei sette giorni successivi alla ricezione dell’invito il lavoratore può revocare le dimissioni, anche qualora il committente abbia già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro. Il potere decisionale subisce, di fatto, un processo di riequilibrio a favore dei lavoratori. E la novità del DL Lavoro che porta (anche) la firma del ministro Enrico Giovannini è che viene ampliato il bacino di coloro che possono usufruirne.