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Dpcm, arriva la nuova stretta: cosa si può fare zona per zona

Ad oltre un anno di distanza dal suo arrivo, il coronavirus continua ad essere una minaccia quotidiana in Italia. Ecco perché, per l’ennesima volta, il paese cambia colore. Da mesi ormai gli italiani hanno preso dimestichezza con l’Italia del trio cromatico (zona gialla, arancione e rossa) e, dopo le festività natalizie e con alle spalle le zone gialle e arancioni rafforzate, dal 16 gennaio al 5 marzo entra in vigore un nuovo Dpcm che divide ulteriormente il paese in zone.

Cambia l’indice Rt e con esso anche i limiti entro cui una Regione può passare di volta in volta da una zona all’altra, col colore che può “aumentare” o “declassare”. Col nuovo Dpcm, firmato negli scorsi giorni dal presidente Conte, quasi tutta l’Italia entra in zona arancione (con alcune eccezioni) e permane il divieto di spostarsi tra Regioni fino al 15 febbraio.

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Andiamo a vedere, zona per zona, cosa è consentito fare e cosa no.

Zona bianca, la novità dell’ultimo Dpcm

Con il nuovo Dpcm arrivano le cosiddette "zone bianche", cioè "le regioni con un livello di rischio basso" dove "si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti".

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In tali regioni "cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi".

VIDEO - La zona bianca spiegata da Speranza

Zone gialle, cosa si può fare

Al momento sono 7 le Regioni “fortunate” a non aver cambiato colore, si tratta di Trento, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna e Toscana.

  • COPRIFUOCO. Confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 salvo esigenze lavorative, necessità o salute. Resta la forte raccomandazione di non spostarsi per la restante parte della giornata con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

  • SPOSTAMENTI. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

  • CONCORSI. Dal 15 febbraio sarà possibile svolgere le prove dei concorsi che prevedano la partecipazione massima di 30 candidati per sessione.

  • MUSEI. Aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi a condizione che sia garantito il contingentamento degli ingressi per evitare gli assembramenti.

  • SCUOLA. In presenza alle superiori almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

  • BAR e RISTORANTI. Aperti dalle 5 fino alle 18 nelle aree gialle, dopo le 18 consentito delivery e asporto (quest'ultimo fino alle 22). Per i bar però l'asporto è consentito solo fino alle 18.

  • SCI. Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici che possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da Coni, Cip e dalle rispettive federazioni. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

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Zona arancione

Rientrano in questa classificazione, con l’indice Rt compreso tra 1,25 e 1,5, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto.

  • SPOSTAMENTI. E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

  • BAR E RISTORANTI. Sospese tutte le attività di ristorazione, sempre consentito asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.

  • MUSEI. Chiusi, a eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

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Zona rossa

Tre le regioni con indice Rt superiore a 1,5, lo scenario peggiore secondo l’Iss. Rientrano in questa classificazione Bolzano, Lombardia e Sicilia.

  • SPOSTAMENTI. Vietato ogni spostamento anche all'interno dei comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può andare una sola volta al giorno nel proprio comune, tra le 5 e le 22, a casa di amici e parenti al massimo in due persone (non si contano minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi). Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le visite sono consentite per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

  • NEGOZI. Stop alle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmaci.

  • RISTORANTI E BAR. Chiusi, ma è sempre consentito l'asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.

  • SPORT. Sospese tutte le attività anche nei centri all'aperto. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con mascherina; è consentito anche lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

  • SCUOLA. Restano aperte scuola dell'infanzia, scuola primaria, servizi educativi per l'infanzia e primo anno delle medie. Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

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