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False partite Iva: come smascherare il co.co.co.

La Riforma del mercato del lavoro è intervenuta sul Decreto legislativo 276/2003, inserendo l’articolo 69 bis che ha l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni di titolari di partita Iva da parte di un solo committente. Quella delle false partite Iva che nascondono un rapporto di subordinazione è, purtroppo, una piaga molto diffusa in un Paese che vanta molti disonorevoli primati nell’ambito dell’evasione fiscale totale o parziale.

Recentemente l’INAIL, tramite la circolare del 20 marzo 2013, ha fornito un documento che sintetizza tutte le circolari e le integrazioni al Decreto Legge 92 del 28 giugno 2012, fornendo in maniera chiara ed esplicita gli strumenti atti a comprendere se un rapporto regolarizzato tramite partita Iva, nasconda, in realtà, una collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Premesso che i titolari di partita IVA sono “quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”, il ministero precisa che la partita Iva non è preclusa a quanto abbiano prestazioni che ricadano nell’ambito della co.co.co.

Tre sono i presupposti che rendono possibile, da parte del titolare di partita Iva, la rivendicazione di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto:

1) Durata della collaborazione di almeno 8 mesi annui (241 giorni non continuativi) per due anni consecutivi. Per esempio con decorrenza 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014.

2) Fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco dei due anni solari consecutivi. In questo calcolo vengono considerati solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate nel biennio solare decorrente dal 18 luglio 2012. Se si considera il fatturato insieme alla durata allora si adotta il criterio temporale del biennio consecutivo dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo.

3) Postazione fissa di lavoro nei locali in disponibilità del committente, durante uno dei due archi  temporali precedentemente enunciati.

Il momento delle verifiche, naturalmente, dipenderà dalle condizioni sopra riportate: se le condizioni sono la 2) e la 3) si può partire solo dal 18 luglio 2014, se sono la 1) e la 3) si potrà cominciare dal 2015 (se il biennio della contestazione sarà il 2013-2014).

Il collaboratore che ricada in uno dei due presupposti può considerare legittima la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, mentre toccherà al committente dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.

Qualora non vi riesca, il contratto (solo apparentemente di lavoro autonomo) si trasforma in:

1) Collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando è presente un progetto;

2) Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando non sia evidente un progetto ma un lavoro in tutti gli ambiti di operatività della committenza.

Ovviamente a conversione avvenuta anche gli obblighi assicurativi vanno assolti secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati (un terzo a carico del lavoratore e due terzia a carico del committente).

Uno degli obiettivi della Riforma è anche la valorizzazione delle caratteristiche professionali e l’accentuazione del carattere di autonomia, in quest’ottica non sono da considerare prestazioni lavorative quelle che:

1) siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso percorsi formativi oppure tecnico-pratiche acquisite attraverso esperienze maturate “sul campo”, con l’esercizio dell’attività;

2) siano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (che per il 2012 corrisponde a 18.662,50 euro);

3) siano rese nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a albi, registri ed elenchi professionali (non per tutte le attività, ma solo per quelle in cui è specificatamente l’iscrizione ai suddetti albi, elenchi e registri professionali).