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Fondi pensione, ecco il vademecum

Programmare la pensione (Fotolia)

Possono essere chiusi o negoziali, aperti o individuali. Hanno diverse fonti di finanziamento e tassazione, ma non sono ancora abbastanza conosciuti. Di cosa stiamo parlando? Se non avete ancora capito la risposta a questa domanda, eccovi un ulteriore suggerimento: Tfr (Trattamento di fine rapporto). A questo punto per chi si è arreso e per quelli che vogliono saperne di più possiamo dire che la soluzione è… fondi pensione! Ebbene sì, si tratta proprio dei principali strumenti per realizzare la previdenza complementare in Italia.
In pratica, attraverso un fondo, il lavoratore volontariamente investe nel corso dei suoi anni di attività parte del risparmio in modo da avere un introito da aggiungere alla pensione pubblica garantita dallo Stato. E’ un’opportunità, che prevede una serie di agevolazioni fiscali, che, secondo gli esperti della materia, dovrebbe consentire anche ai giovani di avere una pensione complessivamente pari a circa l’80 per cento dell’ultima retribuzione. Un traguardo sociale sempre più difficile da raggiungere.

Dopo il passaggio, previsto dalla riforma dell’attuale ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero, dal sistema retributivo, che calcolava l’assegno previdenziale sulla base della media della retribuzione degli ultimi 10 anni, a quello contributivo, cioè l’importo della pensione viene calcolato sui contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa, infatti, l’età del meritato riposo si è allungata sempre di più. Chi ha iniziato da poco a lavorare o si appresta a farlo deve mettere in conto che potrebbe ricevere la pensione intorno ai 70 anni. Del resto è questo uno dei modi più diretti che lo Stato ha individuato per ridurre l’impatto sempre più rilevante del sistema previdenziale sulla spesa pubblica. L’altro, che dovrebbe viaggiare in parallelo al primo, è proprio incentivare i fondi pensione. L’obiettivo è scaricare sempre di più sul privato il pesante fardello previdenziale.

I fondi pensione, inseriti nel contesto della previdenza complementare, sono stati regolamentati per la prima volta nel 1993 con un apposito Decreto legislativo (n. 124 del 21 aprile 1993), ma la svolta è arrivata solo nel 2005. Quell’anno, infatti, la riforma ancora in vigore, che non si applica ai dipendenti del pubblico impiego, ha individuato diverse tipologie di fondi pensione. Vediamole meglio nel dettaglio.

Fondi chiusi o negoziali.
Il costo di gestione è il più vantaggioso. Sono istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavori nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica. Questo tipo di Fondi, oltre al Tfr dei lavoratori possono raccogliere ulteriori versamenti effettuati sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro. L’adesione a questi Fondi, tuttavia, non obbliga a versamenti ulteriori, in aggiunta al Tfr.

Fondi aperti.
Il costo medio di gestione è dell’1,9 per cento all’anno per 3 anni di sottoscrizione, dell'1,4 per cento per 10 anni e dell’1,2 per cento per 35 anni. Sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, Società di gestione del risparmio (Sgr) e Società di intermediazione mobiliare (Sim). Questi fondi possono essere scelti per la destinazione del TFR da tutti i lavoratori. Il patrimonio dei Fondi resta comunque separato da quello della società che l'ha istituito, in modo da salvaguardare il credito dei lavoratori. Anche in questo caso l'adesione non obbliga a versamenti ulteriori, in aggiunta al Tfr.
Pip (Piani individuali Pensionistici). Il costo di gestione è il meno vantaggioso (circa il 2 per cento annuo per 35 anni di sottoscrizione). In genere sono creati dalle imprese di assicurazione attraverso polizze assicurative sulla vita con finalità previdenziali. Anche in questo caso il patrimonio dei PiP resta separato da quello della compagnia di assicurazione che l’ha istituito.


Fondi preesistenti.
Sono le forme pensionistiche presenti prima del 1993 quando la previdenza complementare è stata disciplinata per la prima volta. Dal 2007, con un disposto alla Riforma della previdenza complementare, si sono sempre più allineati agli attuali Fondi pensionistici integrativi.

Le fonti di finanziamento dei fondi pensione si differenziano a seconda della tipologia di aderente.
Per i lavoratori autonomi la sola fonte di finanziamento è rappresentata dal contributo dell'aderente. Per i lavoratori dipendenti, invece, le fonti contributive sono rappresentate da contribuzione del lavoratore, contribuzione del datore di lavoro (o committente) e il versamento del trattamento di fine rapporto (Tfr). Quest’ultimo è una retribuzione differita che il datore corrisponde al dipendente in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro subordinato. La già citata riforma del 2005 stabilisce il criterio del silenzio-assenso per il conferimento del Trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica. In pratica il lavoratore dipendente ha sei mesi per scegliere se destinare il Tfr ai fondi pensione (sia di categoria che aperti). Nel caso in cui il lavoratore non effettui nei termini di legge una scelta esplicita, il datore di lavoro trasferisce il Tfr alla forma pensionistica collettiva di riferimento, cioè a un fondo negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il Trattamento di fine rapporto viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non vi sia una forma pensionistica collettiva di riferimento, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando (ossia quello che matura dopo l’adesione a un Fondo) al FondInps, la forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps.

La tassazione sui fondi pensione, prevista dalla normativa italiana, è piuttosto favorevole. Durante la vita lavorativa i versamenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro, infatti,  sono dedotti dal reddito imponibile, entro il limite di 5.164,57 euro. Il risparmio fiscale generato sarà minimo del  23 per cento (aliquota Irpef minima applicabile). I rendimenti prodotti sono tassati all’11 per cento anziché al 12,50 per cento previsto per tutte le altre tipologie d’investimento, in particolare i titoli di Stato. Poi durante il pensionamento, in cui si percepisce la rendita della Forma di previdenza complementare, la parte derivante dai versamenti dedotti, quindi non tassati in fase di contribuzione, è tassata al massimo al 15 per cento.
Tale aliquota si riduce di 0,3 punti per ogni anno di adesione, fino ad un massimo di 6 punti. La rendita derivante dai versamenti non dedotti e dai rendimenti finanziari, già tassati durante la fase di accumulo, è esente da tassazione. Inoltre la rivalutazione riconosciuta alla rendita negli anni di erogazione è tassata al 12,50 per cento.


In Italia il funzionamento dei fondi pensione ha delle caratteristiche peculiari. Da un lato, infatti, le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari per produrre un rendimento, che va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali. Dall’altro il fondo non è tenuto a fare investimenti che tutelino il capitale, garantendo un interesse positivo, per quanto basso, come titoli di Stato oppure obbligazioni. Inoltre i fondi privati non sono a capitale garantito, in particolare in caso di fallimento del fondo stesso o delle imprese private in cui ha investito il capitale raccolto. Destano perplessità e diffidenza anche le disposizioni per la cessione o il riscatto di quote dei fondi. Spesso queste operazioni determinano perdite sostanziose per il lavoratore, fino al 50 per cento dell’investimento. Esistono, comunque, norme di tutela per garantire la natura previdenziale dell’investimento. Tra queste l’obbligo di individuazione dei gestori in base a una selezione pubblica condotta con criteri determinati dall’autorità di vigilanza, l’obbligo di individuazione di una banca depositaria presso la quale deve essere depositato il patrimonio (liquidità e titoli), l’indicazione dei criteri e dei vincoli agli investimenti, l’imposizione di regole di gestione dei conflitti di interesse, compiti di ispezione e controllo affidati all’autorità di vigilanza (Covip). Proprio all’autorità amministrativa indipendente, che ha il dovere di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, recentemente è stato assegnata anche la responsabilità di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate.

I numeri sembrano rendere i fondi pensioni preferibili ad altre forme di investimento. Acquistare un immobile, scegliere una polizza vita o un conto deposito, infatti, significa accollarsi antipatiche imposte come l’Imu (Imposta municipale propria) o sottoporsi ad una tassazione intorno al 20 per cento. Condizioni sicuramente più sfavorevoli dei fondi.
Nonostante questo, la diffidenza dei lavoratori nei confronti di questa forma pensionistica previdenziale è ancora molto forte. Secondo i dati più aggiornati, meno di 6 milioni di italiani, il 27 per cento del totale, ha scelto uno dei numerosi fondi pensioni. Il trend è in crescita rispetto al 2011, ma il settore non riesce a spiccare il volo. Sicuramente negli ultimi anni la crisi dei subprime e il conseguente crollo delle Borse hanno avuto un peso negativo. Invertire la rotta è uno degli obiettivi di qualsiasi governo italiano, a partire da quello Monti.