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Il 730 precompilato

Come lascia intendere il nome che gli hanno dato, il modello di dichiarazione che dovremo presentare è già stato compilato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni raccolte dall’anagrafe tributaria e da una molteplicità di soggetti, quali i sostituti di imposta, le banche, le assicurazioni, ecc., che hanno dovuto inviare all’amministrazioni le loro comunicazioni su premi, interessi, ritenute e quant’altro.

Il contribuente quindi potrà semplicemente accettare la dichiarazione già elaborata dall’Agenzia, oppure integrarla o ancora modificarla.

Tutto più facile quindi? Non proprio, o meglio, non ancora, visto che è il primo anno di sperimentazione e il meccanismo dovrà essere perfezionato i prossimi anni.

In ogni caso, le premesse per un cambiamento epocale sembrano esserci tutte. Vediamo quindi assieme in che cosa consiste questa che si annuncia come una vera e propria rivoluzione nei rapporti fra i contribuenti ed il fisco.

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Chi può utilizzare il 730 precompilato?

La risposta è semplice: quelli per i quali è stato predisposto.

In particolare si tratta dei contribuenti che hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015, e che hanno presentato per l’anno 2013 il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.

Per chi invece avesse presentato già una dichiarazione integrativa sul 2013, che l’Agenzia non ha ancora avuto modo di liquidare, non è stata predisposta alcuna dichiarazione, mancando appunto i dati definitivi sul periodo d’imposta precedente.

Non potranno inoltre utilizzarlo coloro i quali non posseggono i requisiti per presentare un modello 730 secondo le regole consuete, ad esempio i titolari di partita iva, che dovranno compilare invece il modello Unico.

Dove lo troviamo?

Già, dove la troviamo? Purtroppo non ce la mandano a casa.

Si potrà scaricare autonomamente dal 15 aprile in un area dedicata del sito internet dell’Agenzia, utilizzando le password di Fisconline che la stessa Agenzia ci ha comunicato, se ci siamo accreditati per tempo, o che ci comunicherà, se ci accrediteremo seguendo le istruzioni sul sito. Inoltre, si potranno utilizzare le credenziali della Carta Nazionale dei Servizi, o dell’INPS.

Purtroppo, è evidente che per procedere in questo modo bisogna essere pratici con internet e con le password: difficilmente tutti i pensionati, ma anche molti dipendenti, avranno voglia e tempo di divertirsi con l’informatica.

L’Agenzia delle Entrate, per ovviare a questo inconveniente, ha quindi previsto la possibilità di richiedere la dichiarazione precompilata al proprio sostituto di imposta (chi ci ha fatto la certificazione unica) se presta assistenza fiscale, o il nostro CAF o professionista abilitato di fiducia, a cui dovremo conferire apposita delega.

Apprezziamo quindi lo sforzo di modernizzazione della nostra amministrazione finanziaria, che per la prima volta mette a disposizione di lavoratori e pensionati la dichiarazione dei redditi già elaborata. Anche se ciò porterà nel primo anno di applicazione qualche disagio, a regime produrrà sicuramente notevoli benefici e risparmi per tutti.

Cosa contiene?

Cosa ha utilizzato l’Agenzia per determinare i nostri redditi e quindi compilare il 730?

In primo luogo i dati della Certificazione Unica (per esempio, i redditi di lavoro dipendente, i compensi di lavoro autonomo occasionale, le ritenute Irpef, i dati dei familiari a carico).

In secondo luogo i dati risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente: quanto abbiamo versato o quale credito non utilizzato ci riportiamo in dichiarazione quest’anno, e le detrazioni spalmabili su più anni, come quelle per le ristrutturazioni edilizie, che avevamo inserito per il 2013 o per gli anni precedenti.

Infine, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, e altri oneri che gli altri soggetti (banche assicurazioni enti di previdenza) hanno dovuto comunicare a nostro favore.

L’Agenzia ci fornirà inoltre l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Cosa non contiene?

Quello che l’Agenzia ancora non sa.

Ad esempio, le spese sanitarie, le spese per istruzione, le spese funebri, l’assegno al coniuge separato, ecc.

Per quest’anno ancora sperimentale, questo fatto limita parecchio la semplificazione che potrebbe derivare per moltissimi cittadini dall’avere la dichiarazione già bella che pronta. Infatti, numerosi contribuenti compilano il 730 per vedersi riconoscere le detrazioni per spese sanitarie o le spese per i figli, e quindi dovranno per forza di cose metterci mano.

Tuttavia l’amministrazione finanziaria si sta attrezzando, implementando le banche dati fiscali, per arrivare un giorno ad avere la dichiarazione il più possibile completa. Si pensi che già per il 2016 è previsto l’inserimento automatico delle spese mediche. Già oggi infatti non facciamo mettere il codice fiscale sugli scontrini o le visite mediche? Ecco, basterà organizzare il sistema per consentire la comunicazione telematica delle spese sostenute all’Agenzia.

Accettazione, integrazione o correzione della dichiarazione

Ora abbiamo in mano la nostra dichiarazione precompilata. Come ci comportiamo a questo punto?

Possiamo innanzitutto accettarla così com’è, senza modifiche. E’ giusta e c’è tutto.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche, basta che queste non incidano sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.

Modifiche che non incidono sui calcoli sono, ad esempio, quando vengono modificati i dati anagrafici, senza però modificare il comune del domicilio fiscale (in questo caso infatti può cambiare l’addizionale irpef), quando viene indicato o variato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, quando vengono inseriti i dati del sostituto di imposta che effettuerà il rimborso, quando si modifica l’acconto eventualmente da versare (il che non modifica l’imposta dovuta per l’anno).

Ma questa situazione si verificherà abbastanza raramente: avremo infatti quasi sempre da inserire tutte quelle altre spese che non sono state già indicate!

In questo caso dovremo integrare la dichiarazione con le medesime spese. Potrebbe essere necessario inoltre correggere integralmente la dichiarazione, allorquando i dati originari inseriti dalla stessa Agenzia risultassero non corretti.

Di fatto, in ambedue i casi dovremo ricompilare il 730, e ciò comporterà, oltre che meno comodità per il fatto di non avere a disposizione un modello già completo, meno vantaggi dal punto di vista dell’esenzione dai controlli fiscali, come vedremo meglio più avanti.

Quando e come si presenta?

ll modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio.

Il contribuente può presentarlo, a partire dal 1° maggio, direttamente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica (tranne per la dichiarazione congiunta, per cui bisogna affidarsi obbligatoriamente a terzi) su Fisconline (dove l’avevamo scaricata in origine), indicando il codice fiscale del sostituto di imposta che ci darà il rimborso, e il quadro delle nostre scelte per il 5 e 8 per mille.

In alternativa, il contribuente potrà presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, appositamente delegati.

I rimborsi, seguono le stesse modalità di tutti gli anni, e sono uguali a quelli del 730 ordinario. Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro dal mese di luglio, o dall'ente pensionistico a partire dal mese di agosto o settembre.

Ricordiamo solo che dall’anno scorso anche chi non ha il sostituto di imposta può richiedere il rimborso che sarà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, su conto corrente bancario, se indicato, in Posta in contanti (sotto i mille euro di rimborso), o con vaglia della Banca d’Italia, per importi superiori.

L’eventuale versamento delle imposte sarà trattenuto in busta paga o dalla pensione, oppure dovrà essere versato con modello F24.

Si può correggere dopo l’invio?

Si, si può. Dopo aver trasmesso la dichiarazione, Caf o professionisti che si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisato il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa, o comunque una comunicazione contenente i dati corretti se il contribuente non intende presentare la dichiarazione rettificativa. Le sanzioni saranno a carico degli intermediari, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Oppure può essere presentato un modello 730 integrativo, nel caso il risultato sia “a favore” del contribuente, rivolgendosi obbligatoriamente agli intermediari. Il contribuente può inoltre presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Quali sono i vantaggi della dichiarazione precompilata?

Il primo vantaggio, che come abbiamo accennato sarà più evidente a regime, consiste in una maggiore semplificazione degli adempimenti di una larga platea di contribuenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Ma il vantaggio sostanziale è una diversa procedura sui controlli fiscali a cui potremmo essere sottoposti. Vediamo nel dettaglio.

Se la dichiarazione precompilata dall’Agenzia è presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta, dobbiamo distinguere fra due casi:

- se è stata accettata dal contribuente e presentata senza modifiche, o comunque senza modifiche sostanziali, cioè quelle che cambiano l’imposta o i redditi (vedasi più sopra), non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione (ciò è facilmente comprensibile: ce li ha messi l’Agenzia stessa!); inoltre non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, il quale come sappiamo normalmente può essere liquidato solo dall’Agenzia stessa dopo approfondito controllo.

- se, invece, il contribuente modifica la precompilata, l’Agenzia eseguirà il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).

Se invece la dichiarazione precompilata dall’Agenzia è presentata tramite CAF o professionista abilitato i controlli su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista. Il che vuol dire che le eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo saranno inviate direttamente al Caf o al professionista, i quali sono responsabili e tenuti al pagamento non solo delle sanzioni e degli interessi, ma anche dell’imposta stessa dovuta dal contribuente, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo (ad esempio se presenta documentazione falsa).

Anche in questo caso, non sarà effettuato il controllo preventivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro.

Da ultimo, dobbiamo puntualizzare che il contribuente rimane sempre oggettivamente responsabile in proprio per le condizioni soggettive richieste dalla normativa per godere di determinate detrazioni e deduzioni, per cui se ad esempio dichiara di avere un’abitazione principale, sarà solo lui a doverne rendere conto al fisco se non è vero, e non l’intermediario a cui si è affidato.