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Il diritto di abitazione del coniuge superstite

Domanda:

Mio padre, deceduto, era proprietario al 50%, assieme a mia madre in comunione dei beni, della casa di abitazione, ed al 100% di altra abitazione molto più piccola, già di proprietà di sua madre. A seguito del decesso mia madre, essendo nel frattempo rimasta sola come unica occupante, riteneva che l'abitazione, già condivisa col coniuge e col sottoscritto nel frattempo trasferitosi all' estero, fosse troppo grande per le sue necessità e decideva di trasferire l'abitazione principale nel secondo immobile ereditato al 50% dal coniuge deceduto. In questo caso è da ritenersi trasmissibile alla seconda abitazione (l'abitazione originale di cui sopra è stata nel frattempo ceduta) il diritto di abitazione, anche ai fini fiscali (IRPEF ed IMU)? Credo si possa assimilare il caso a quanto previsto per le pertinenze, o è da ritenersi tale interpretazione errata?

Risposta dell'esperto:

La risposta è negativa, e trova la sua motivazione nel diritto civile, prima ancora che nelle regole fiscali. L’articolo 540 del codice civile assegna il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare al coniuge superstite dopo il decesso della moglie o del marito, con l’ovvio intento di consentire al vedovo/a di continuare a vivere nella stessa casa in cui si è svolta la convivenza negli anni precedenti.

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Inoltre, questo diritto del coniuge di disporre di una riserva patrimoniale a suo favore si estende, come risulta logico, all’uso dei mobili contenuti nella casa se di proprietà ed alle pertinenze (garage, cantine, o soffitte) che siano asservite all’uso della medesima abitazione. Considerato il fine del legislatore, quindi, non si può estendere arbitrariamente il diritto così inteso a tutto il patrimonio del defunto, o parte di esso, che invece va ripartito fra tutti gli eredi.

In definitiva, date le regole generali di successione nel patrimonio del defunto, la previsione dell’articolo 540 citato rappresenta solo un’eccezione che sospende gli effetti dell’eredità, una riserva appunto, a favore del coniuge.