Il semplice convivente non gode della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie
Domanda:
Buongiorno, vorrei un chiarimento a proposito della possibilità di detrarre o meno le spese per ristrutturazioni edilizie effettuate da un soggetto convivente con il proprietario dell'immobile e avente la residenza anagrafica presso tale abitazione. Nel caso specifico (ho avuto pareri diversi e vorrei capire quale è la procedura corretta prevista), può il mio compagno convivente usufruire della detrazione per interventi quali sostituzione di una caldaia o installazione di un impianto di aria condizionata nella casa dove entrambi abitiamo e abbiamo la residenza? Non riuscendo io, proprietaria, a scaricare queste spese poichè non presento denuncia dei redditi è possibile che sia lui a usufruire di questa detrazione sostenendo la spesa e presentando fatture e bonifici a suo nome nella sua dichiarazione ? Non si può considerare un caso di possesso di un diritto reale di godimento (uso e abitazione) previsto dall'agenzia delle entrate? Grazie per la risposta.
Risposta dell'esperto:
La risposta è negativa. Ammesso che l’intervento di recupero da effettuarsi sull’immobile sia compreso fra quelli che danno diritto alla detrazione, possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti irpef che possiedono o detengono l’immobile sul quale è stato effettuato l’intervento, ad esempio proprietario, titolare di un diritto reale sull’immobile o anche l’inquilino, e i loro familiari conviventi allorquando le fatture ed i bonifici siano a loro intestati. I diritti reali, quali sono il diritto di uso e abitazione, possono essere costituiti solo mediante testamento, usucapione o contratto scritto fra le parti.
Inoltre, dal punto di vista più strettamente fiscale, ai sensi dell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Il convivente non è pertanto considerato un familiare, risultando così escluso dall’agevolazione.