Imposta di successione in caso di erede disabile
Domanda:
Gent. dottore, vorrei chiederle se è vero che una persona gravemente disabile (ai sensi del c.3, art. 3, L. 104/96) la quale riceva un’eredità da un parente diverso dai genitori (es. da uno zio) è esentata dal pagare la tassa di successione. In caso affermativo, l’esenzione si estende anche alle relative imposte di registro e di trascrizione? Infine, quali adempimenti sono necessari per eventualmente avvalersi di tali agevolazioni? La ringrazio della cortese risposta che vorrà dare a queste domande che credo possano interessare numerosi lettori.
Risposta dell'esperto:
In caso di erede “gravemente disabile”, l’imposta di successione è soggetta ad una franchigia di € 1.500.000,00. Ciò vuol dire che non si tratta di una vera e propria esenzione dall’imposta, ma che l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota ereditaria o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000,00 euro.
L’imposta di successione applicata solo sulla parte eccedente è pari al 4%, 6%, o 8% a seconda del legame di parentela, mentre le altre imposte (registro, bollo, ipotecarie e catastali ove presenti) sono indipendenti da questa franchigia.
La persona portatrice di handicap deve essere riconosciuta grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla Commissione prevista dalla medesima legge, o anche da altre Commissioni mediche pubbliche, ma solo se nelle certificazioni rilasciate dalle predette Commissioni sia evidenziato in modo esplicito la sussistenza dell’“handicap grave” ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della richiamata legge n. 104.
Infine, la condizione di “handicap grave” deve inoltre essere ancora sussistente al momento in cui si chiede di fruire dell’agevolazione, nell’ambito della presentazione della dichiarazione di successione.