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Quanto paghi di Imu per cantine, box e soffitte

Il pagamento della nuova imposta è particolarmente complicato per le pertinenze

Imu croce e delizia. Se il pagamento in relazione all’abitazione principale non desta grandi perplessità, diverso è il caso delle pertinenze. Ma, prima di entrare nel complesso ambito delle stesse, facciamo un breve riepilogo, cominciando dalle scadenze: la prima rata dell'Imu pari al 50% del totale si paga a giugno ed è calcolata con le aliquote base fissate dalla legge. Solo per la prima casa è possibile pagare in tre rate, la seconda delle quali il 16 settembre.

Entro fine anno, poi, le aliquote scelte dai Comuni e gli eventuali ritocchi decisi dal governo saranno comunicate e serviranno per il saldo che sarà versato al fine di effettuare il conguaglio con la somma già pagata. Ricordiamo che le aliquote di base sono stabilite a livello nazionale, e si applicheranno in tutti i Comuni per il pagamento della rata di acconto di giugno. Queste sono le aliquote: 0,4% per prima casa (compresi i fabbricati rurali per uso abitativo) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per categoria; 0,76% per gli immobili diversi dalla prima casa, a prescindere dal fatto che siano o meno dati in locazione e per quelli accatastati per uso commerciale; fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%. Per questi ultimi, però l'acconto si paga nella misura del 30%.

Ma il problema "pertinenza", ovvero magazzini, soffitte, cantine, box auto e tettoie, presenta vari casi, di non semplice soluzione. Il testo del decreto salva-Italia, all’articolo 13,  stabilisce che "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate". Per calcolare correttamente l’imposta dunque il proprietario dovrà verificare – attraverso la visura catastale – se e quante pertinenze ci sono per ognuna delle categorie indicate. Solo allora potrà pagare e calcolare l’imposta nel modo corretto.

Ad esempio, come riporta il Sole 24Ore, in una casa con due box auto si potrà applicare l'aliquota dello 0,4% e la detrazione solo sul valore catastale della casa e di uno dei box. L'altro box, invece, dovrà essere tassato con l'aliquota dello 0,76%. Poniamo poi, come prevede un inciso del decreto salva-Italia, il caso di quelle pertinenze "iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", tipo un'abitazione principale con cantina e soffitta incorporate, con una rendita catastale unica. L'agevolazione dovrebbe applicarsi solo a una delle due pertinenze, dal momento che entrambe sono censibili nella stessa categoria C/2.

Bisognerebbe diversamente pensare di fare i dovuti scorpori, chiamando il geometra, sottraendo la parte che può essere ricondotta alla seconda pertinenza. Non secondaria deve anche essere la consapevolezza che la rendita include due o più pertinenze censibili in C/2. Quindi, più che la visura, va vista la planimetria o l’atto d’acquisto. L’obiezione, nel caso di una cantina che non costituisce un’unità autonoma, essendo di modeste dimensioni, e non possedendo i requisiti di unità immobiliare, è che legittimamente la stessa sia accatastata insieme con la casa.

E chi vive in due alloggi adiacenti? L'aliquota risulta ridotta solo se l'immobile è "iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare". Tuttavia, due appartamenti confinanti, seppur collegati, sono sempre due unità divise. E chi apre una porta interna per collegare i due alloggi senza aggiornare la situazione catastale? Commette una violazione, e quindi deve regolarizzare e aggiornare la situazione catastale, presentando all'agenzia del Territorio una denuncia di variazione, per fusione dei due alloggi, sempre che l'intestazione catastale sia identica, cioè che i due alloggi appartengano alla stessa proprietà. Ne conseguirebbe un aumento della consistenza e della rendita catastale.