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Infortunio in itinere: perché decade se si modifica il percorso abituale

La sentenza 1458/13 della Corte di Cassazione appare destinata a fare giurisprudenza in merito agli incidenti in itinere. La vicenda riguarda una dipendente di una società licenziata in seguito al “superamento del periodo di comporto”, successivo a un incidente nel percorso casa-lavoro. La Cassazione ha respinto le rivendicazioni della lavoratrice evidenziando come l’incidente non sia avvenuto in un’ideale percorso casa-lavoro, ma in un’area esterna alla direttrice di collegamento fra i due luoghi.

I giudici hanno ritenuto che la deviazione fosse arbitraria e completamente slegata da un contesto di trasferimento lavorativo. In tutti e tre i gradi di giudizio l’azienda ha sostenuto come l’infortunio non rientrasse nell’alveo degli incidenti professionali.

La Corte di Cassazione non ha fatto altro che confermare il verdetto dei giudici di primo e secondo grado, secondo i quali l’incidente non può essere considerato “infortunio in itinere, non essendo avvenuto nell’itinerario che la dipendente avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove prestare la propria attività lavorativa, avendo compiuto, la lavoratrice, una deviazione non giustificata dal percorso che avrebbe dovuto compiere per l’espletamento dell’incarico conferitole”.

Questo giudizio ha prodotto un effetto domino, rendendo legittimo il licenziamento, vista la non applicabilità del “diritto del lavoratore alla conservazione del posto fino alla piena guarigione clinica”. Giunta al terzo grado di giudizio la donna ha fatto ricorso sostenendo come sia stato dato un peso “abnorme” a una semplice deviazione dal tragitto casa-lavoro.

I giudici di Cassazione hanno inquadrato la variazione di percorso come “rischio elettivo”, ovvero “dovuta a libera scelta del lavoratore”. In quanto “atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive”, la deviazione ha condizionato la “configurabilità di infortunio sul lavoro ai fini del periodo di comporto” incidendo, per esempio, su un elemento determinante quale l’“aggravamento del rischio”. Questo perché  è considerato “rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione”.

La disciplina riguardante l’infortunio in itinere è estremamente variegata e ogni storia sembra fare caso a sé. Lo scorso anno, per esempio, una collaboratrice scolastica di Bergamo si era scontrata con le difficoltà nel farsi riconoscere l’infortunio in itinere poiché l’incidente era avvenuto in sella a una bicicletta.

Sempre nel 2012, la Corte di Cassazione ha dato ragione a una lavoratrice che aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità temporanea Inail, dopo uno scippo avvenuto nel percorso casa-lavoro.