L'assegno periodico all'ex coniuge
Domanda:
Sono separata e vivo con mio figlio. Percepisco per entrambi un assegno alimentare e il mio ex marito ha dichiarato suo figlio a carico. Avendo ricevuto risposte discordanti vorrei il suo parere circa la corretta o meno dichiarazione fatta dal mio ex marito. Grazie.
Risposta dell'esperto:
Dobbiamo distinguere fra il mantenimento dell’ex coniuge e quello del figlio. L’assegno periodico di mantenimento del coniuge derivante da provvedimento giudiziale è deducibile dal reddito complessivo per il soggetto erogante, in questo caso l’ex marito, e contemporaneamente rappresenta un reddito tassabile per l’ex moglie beneficiaria di queste somme. Non sono deducibili in dichiarazione le somme corrisposte su base volontaria, né le somme elargite una tantum, e cioè in unica soluzione.
La parte dell’assegno che l’autorità giudiziaria ha assegnato al mantenimento dei figli, al contrario, non è deducibile. All’ex marito in questo caso è riconosciuta la detrazione per carichi di famiglia, e pertanto ha agito correttamente nel portarsi a carico il figlio in dichiarazione.
Infatti, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario, ma in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, però, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.
Si tenga presente, infine, che nel caso il giudice non abbia specificato quale parte dell’assegno sia relativa al mantenimento dei figli, l’assegno si presume per metà destinato al mantenimento dei figli, e per l’altra metà destinato al mantenimento del coniuge, risultando così deducibile per metà.