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La residenza in Italia obbliga alla dichiarazione dei redditi in Italia

Domanda e risposta

Domanda:

Una ragazza italiana, avente tuttora la residenza in Italia, che sta lavorando dal mese di marzo 2013 a Londra, da datore di lavoro inglese, come deve dichiarare i suoi redditi che, se non sbaglio, devono essere dichiarati in Italia?

Risposta dell'esperto:

Salvo quanto eventualmente previsto dalle varie Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le regole generali che contano per stabilire dove il contribuente deve pagare le tasse sono due, è cioè dove è svolto il lavoro e dove è residente il lavoratore, a nulla rilevando la cittadinanza del lavoratore o del datore di lavoro.

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La ragazza quindi, come correttamente indicato, dovrà compilare la sua dichiarazione in Italia in quanto finora residente in Italia. Nel momento in cui si trasferirà definitivamente all’estero spostando il centro degli interessi e degli affetti nel paese, si iscriverà all’AIRE (Associazione Italiana dei Residenti all’Estero) e se non percepirà alcun reddito in Italia, potrà considerarsi “fiscalmente” solo inglese. Si vedano in proposito le risposte date ad altri quesiti sullo stesso argomento.

Per il quesito in oggetto, occorrono tuttavia altre due considerazioni. Per i redditi conseguiti da un'attività di lavoro dipendente all'estero, se svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni in 12 mesi (quindi anche a cavallo di due anni solari), non bisogna dichiarare quanto effettivamente guadagnato, ma occorre indicare il reddito determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro, ai sensi dell’art. 51, co. 8-bis del Tuir. Per il 2013, vedasi il DM del 7 dicembre 2012, mentre per il 2014 il decreto di riferimento è stato emanato il 23 dicembre 2013.

La seconda considerazione è relativa al fatto che la ragazza avrà pagato le sue imposte nel Regno Unito. Ora, ai sensi dell’art. 165 del Tuir, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, il che significa non in acconto o per le quali non si può chiedere il rimborso, sono scomputabili dalla dichiarazione dei redditi compilata in Italia come credito di imposta, e cioè dichiararle come “tasse già pagate” e quindi in definitiva recuperarle.