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La sospensione delle rate del mutuo

La sospensione delle rate del mutuo

Domanda:

Mia moglie ha perso il lavoro e a gennaio con il nuovo reddito isee vorremmo chiedere la sospensiva del mutuo.Che lei sappia, ci sono ancora i fondi relativi ? Che probabilita' abbiamo che la ns richiesta venga accolta ? Grazie

Risposta dell'esperto:

La così detta “sospensione della rata del mutuo” consiste nel sospendere il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, per non rischiare di perdere la propria casa.

Per ottenerla, occorre compilare apposita domanda al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, tramite le associazioni di consumatori o l’associazione bancaria italiana (ABI), entro il 31 marzo di ogni anno. Il fondo funziona accollandosi gli interessi sul mutuo durante il periodo della sospensione, per un periodo non superiore ai 18 mesi, che rimane per così dire congelato. Gli interessi accollati dal fondo, tuttavia, sono solo gli interessi “base”, mentre lo spread (il differenziale) con il tasso base (Euribor o equivalente) rimane a carico del mutuatario. Non è quindi un’operazione totalmente gratis per il titolare. Le rate sospese saranno ripagate insieme alle altre quando ricomincerà il normale decorso dell’ammortamento.

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Si può richiedere l’intervento del fondo quando si verificano uno o più di questi eventi, purtroppo sempre più comuni: perdita del lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, perdita di un rapporto di lavoro “parasubordinato”, insorgenza a carico del mutuatario di condizioni di handicap considerate gravi.

Quali sono i criteri con cui viene concessa la sospensione? La sospensione della rata del mutuo è concessa ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso (categorie catastali A1, A8, A9), se il titolare del mutuo ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000€, e se ha cominciato a pagare le rate del mutuo da almeno un anno. Il mutuo non deve essere superiore ad € 250.000, e il titolare del mutuo non deve aver sospeso i pagamenti della rata “autonomamente” (perché nei fatti senza soldi per saldare la rata) per più di 90 giorni. Non permettono il ricorso all’aiuto del fondo la presenza di altre agevolazioni di carattere pubblico di cui abbiamo goduto al momento della sottoscrizione, e la presenza di un’assicurazione che copra appunto il mancato versamento delle rate.

Infine, dopo aver brevemente inquadrato a beneficio di tutti in cosa consiste questo aiuto per le famiglie bisognose, sempre più numerose in questi periodi di crisi che sembrano non terminare mai, cerchiamo di rispondere al quesito del lettore. Anche se non è possibile avere la sfera di cristallo per il futuro, possiamo affermare – perché lo hanno riportato i giornali specializzati - che a fine estate 2014 erano ancora a disposizione dei fondi, in quanto a suo tempo rimpinguati nella dotazione.

Vale tentare una richiesta di sospensione, quindi, facendo però attenzione alle condizioni, sommariamente elencate più sopra, che da sole, se non soddisfatte, comportano l’automatica esclusione dall’agevolazione. Primo fra tutti, non far passare più di 90 giorni dall’ultimo pagamento della rata andato a buon fine!

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