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La tassazione sulla plusvalenza derivante dalla vendita di attività finanziarie

Domanda:

Buongiorno le sottopongo il seguente quesito: se una persona disoccupata con redditto ISEE pari a zero Euro, che per sbarcare il lunario, operasse con una piccola attività di trading (conto totale di 3/4 mila €), sarebbe comunque tenuto a presentare denuncia dei redditi e versare (la nuova) aliquota del 26 % sui provabili profitti eventualmente ricavati/capital gain ? Per maggior precisione , se il reddito da plusvalenza rimane sotto i fatidici 4.800 Euro /anno che dovrebbe essere la soglia di esenzione totale, è comunque tenuto a versare il 26% su eventuali plusvalenze/gain anche se questi sono di importi limitati (es. 500 /1000/ 2000 Euro anno?)

Risposta dell'esperto:

La risposta è affermativa. La tassazione delle plusvalenze da compravendita di attività finanziarie in generale segue tre modalità: il regime dichiarativo, il regime del risparmio amministrato ed il regime del risparmio gestito. Interpretando il pensiero del gentile lettore, qui intendiamo ad esempio, come compravendita di attività finanziarie, la compravendita di partecipazioni non qualificate, titoli di natura finanziaria di ogni genere, valute estere, ecc.

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Con somma brevità, possiamo dire che il primo regime rappresenta il regime naturale, ed obbligatorio per alcune tipologie di investimento (ad esempio azioni o titoli non quotati provenienti da paradisi fiscali), il quale comporta la necessità di indicare in dichiarazione la base imponibile calcolata sulla base delle plusvalenze e tassarla con imposta sostitutiva del 26%. I successivi due regimi “opzionali” sono di più agevole gestione, in quanto non impongono particolari adempimenti da seguire, poiché pensa a tutto il gestore o l’intermediario finanziario, il quale provvede a calcolare la plusvalenza e ad operare l’imposta sostitutiva.

Val la pena rilevare che se operiamo direttamente all’estero, o anche tramite intermediari non residenti in Italia, dovremo seguire obbligatoriamente il regime naturale, provvedendo agli adempimenti da noi stessi, data l’assenza di sostituti di imposta italiani, e facendo anche molta attenzione al monitoraggio fiscale, in dichiarazione dei redditi per le somme e i titoli detenuti all’estero.

Infine, ricordiamo che, per ovvie esigenze di cassa dello stato, è stata riportata al 12,50% l’aliquota per le operazioni aventi ad oggetto titoli pubblici italiani e stranieri, se non emessi da paesi considerati paradisi fiscali.