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Lavoro stagionale, la normativa

Con l'arrivo dell'estate aumenta, specie da parte dei giovani, la ricerca di un'occupazione lavorativa breve che sia allo stesso tempo regolamentata e con un'entrata economica sicura. Stiamo parlando dei cosidetti lavori stagionali, in cui rientra ogni tipo di attività lavorativa che si svolge in un determinato periodo dell'anno e che non prevede continuità. Il lavoro stagionale quindi, regolato dal DL 368/2001 del contratto a tempo determinato, si distingue dagli altri per la durata e per la periodicità.

I principali settori di occupazione del lavoro stagionale sono quello turistico, agricolo e alimentare, ma anche nella promozione dei servizi e nel settore pubblico.

Attualmente, le attività di settore stagionale sono definite dal DPR 1525/1963 e dalla legge 247/2007 (il cosiddetto Protocollo di Welfare). E' importante sapere che ogni campo d'azione dell'attività è regolato dalla normativa vigente: ad esempio, per essere definita stagionale un'azienda operante nel settore turistico, deve presentare un periodo d'inattività di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995.

Inoltre, per il lavoratore stagionale e per la tutela dei suoi diritti, è opportuno ricordare che è necessario un contratto d'occupazione, stabilito dalle parti, e che la sua prestazione lavorativa non deve essere inferiore alle 15 ore settimanali.

La ricerca di un lavoro stagionale non avviene solo da parte dei giovani: sempre di più sono gli immigrati che vengono in Italia per lavorare, impiegati soprattutto nel settore agricolo. In questo caso, il datore di lavoro deve inoltrare la relativa istanza all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro. Dal 2007, in seguito al decreto flussi - che prevede l'ingresso di una quota di extracomunitari per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale - esistono accordi bilaterali e agevolazioni con determinati Stati, come India, Albania, Tunisia, Pakistan...

Tornando ai diritti, i lavoratori stagionali hanno diritto ai trattamenti retributivi e al periodo di ferie spettanti in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in misura proporzionale alla durata del contratto e secondo le previsioni della relativa contrattazione collettiva. Inoltre, in presenza delle condizioni necessarie - 2 anni di assicurazione all'Inps e almeno 78  giorni di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, conteggiando anche i giorni di assenza per ferie, malattia e gravidanza - possono richiedere entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento delle attività lavorative, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.