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Minimale Inps più alto nel 2013

Dal mese di gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale a 1.224 euro mensili.
Il valore utile per il 2013 è frutto dell'aggiornamento Istat (più 3%) ed è contenuto nella circolare Inps n. 22/2013. Nella circolare vengono indicati anche i minimali utili per i lavoratori dello spettacolo, dopo il trasferimento all'Inps della gestione Enpals.

Retribuzione imponibile. La legge n. 389/1989 dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi. La norma ha portata generale e quindi vincola anche quei datori di lavoro che non aderiscono (neppure di fatto) ai contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Ciò significa che l'obbligo del versamento contributivo nel rispetto dei trattamenti retributivi previsti dai ccnl, sempre che la retribuzione corrisposta non sia di importo superiore, investe tutti i datori di lavoro.

I minimali. A far tempo dal 1° gennaio 1989 il minimale giornaliero da assoggettare a contributi non può comunque essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo di pensione del fondo lavoratori dipendenti. La misura della retribuzione minima giornaliera per l'anno prossimo sarà pertanto fissata in 47,07 euro, pari al 9,5% di 495,43 euro, minimo di pensione di gennaio 2013. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) passa quindi da 1.188,20 a 1.223,82 euro. I diversi criteri circa l'individuazione del minimale contributivo non hanno abrogato la previgente disciplina relativa alla determinazione della retribuzione minima giornaliera prevista dalla legge n. 537/1981 (i minimali che vengono aggiornati annualmente sulla base dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat). Per cui la retribuzione da assoggettare a contributi deve soddisfare una duplice condizione: rispetto della retribuzione minima imponibile fissata dai contratti di lavoro e rispetto dei minimali di salariali giornalieri, in considerazione appunto della soglia minima rappresentata dal 9,5% della pensione al gennaio dell'anno interessato.

Minimale part-time. La legge n. 389/1989 ha peraltro introdotto un diverso criterio da adottare per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Il minimale utilizzato in passato era stabilito (dall'art. 5 della legge 863/1984) in ragione di un sesto di quello giornaliero. Le (Parigi: FR0000072399 - notizie) attuali disposizioni prevedono invece che la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, debba determinarsi rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Il procedimento di calcolo del minimale orario si articola nelle seguenti operazioni: si moltiplica il minimale giornaliero, ossia 47,06 euro per il numero delle giornate di lavoro settimanale a orario normale. L'anzidetto numero, in considerazione delle disposizioni e dei criteri vigenti in materia di minimali giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni; si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Applicando tale criterio, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2013 risulta pari a 7,06 euro (47,07 x 6: 40).

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Aliquota aggiuntiva. L'art. 3-ter legge n. 438/1992 stabilisce che, a decorrere dall'1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% (l'aliquota a carico del dipendente si attesta a 9,19%), è dovuta una maggiorazione nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto tetto). Per il 2013 la prima fascia di retribuzione pensionabile sale a 45.530 euro. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva predetta (1%), deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.794 euro.

Mensa. Il comma 9 dell'art. 48 del Tuir, come sostituito dall'art. 3 del dlgs n. 314/1997, ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, erogazioni liberali fino a 258,23 euro, indennità di mensa di 5,29 euro ecc., possono essere rivalutati con dpcm quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. Per il 2013, in mancanza quindi del dpcm, detti importi continuano a essere quelli fissati dal dlgs n. 314/1997.