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Modello 770: cos’è, chi lo presenta, la nuova scadenza

Modello 770: cos’è, chi lo presenta, la nuova scadenza

Slitta dal 31 luglio al 20 settembre 2013 la scadenza per l’invio del modello 770 all’Agenzia delle Entrate. Ecco una pratica guida con le informazioni relative alla compilazione, alla nuova scadenza e alle modalità di invio dei dati.

Che cos’è il modello 770

Il modello 770 è il documento che i sostituti d’imposta che - per la parte relativa a compensi, salari e pensioni - sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco devono presentare all’autorità competente per la dichiarazione dei redditi. Il modello è disponibile:
Semplificato: utilizzato dai sostituti d’imposta , incuse le amministrazioni dello Stato, per comunicare via Internet i dati fiscali dei contribuenti.  Contiene i dati delle certificazioni rilasciate ai soggetti che hanno percepito vari tipi di reddito.
Ordinario: oltre che dai sostituti d’imposta viene utilizzato da intermediari e dai soggetti che intervengono in operazioni fiscali rilevanti e che sono tenuti a comunicare le ritenute sui dividendi, i proventi da partecipazioni, operazioni di natura finanziaria e redditi erogati nel corso dell’anno precedente.

Chi deve compilare il modello 770

Hanno l’obbligo di presentare il modello 770 i sostituti d’imposta che hanno corrisposto:
• somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
• compensi per avviamento commerciale
• contributi a enti pubblici e privati
• riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
• premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
• utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

E in particolar modo:
• società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
• enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni) e privati residenti nel territorio dello Stato
• associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
• società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
• trust
• condomìni
• società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato
• società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti nel territorio dello Stato
• aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
• gruppi europei d’interesse economico (Geie)
• persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole
• amministrazioni dello Stato
• curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Devono inoltre presentare il modello 770 ordinario:
• i soggetti che hanno applicato nel periodo interessato: 1) l’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari; 2) l’imposta sostitutiva sui dividendi; 3) l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso e l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d) del Dpr n. 917/1986) si tratta delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti del territorio dello Stato.
• i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione per l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 461/1997) e di comunicazione da parte degli intermediari dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente (articolo 10 Dlgs n. 461/1997).
• i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione.
• i rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.

La nuova scadenza del modello 770

Anche la scadenza del modello 770 rientra nelle proroghe alle scadenze originarie chieste e ottenute dalle associazioni professionali per permettere ai propri iscritti di adempiere correttamente alla compilazione delle dichiarazioni. Ieri, mercoledì 24 luglio, con un comunicato stampa, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha annunciato che i sostituti d’imposta avranno tempo sino al 20 settembre 2013 per inviare il Modello 770 all’Agenzia delle Entrate. Decade, dunque, la precedente scadenza che era fissata al 31 luglio 2013.

La proroga è stata prevista grazie a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha accolto la proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze e intercettato le richieste provenienti dai consulenti del lavoro, dai ragionieri, da commercialisti e tributaristi che avevano segnalato un eccesso di adempimenti in un periodo di tempo troppo ristretto. Il differimento della scadenza riguarda sia il modello 770 ordinario che quello semplificato e non influisce sul gettito in quanto la dichiarazione del modello 770/2013 non prevede il versamento di imposte.

Come si presenta il modello 770

La presentazione del modello 770 avviene esclusivamente online avvalendosi dei servizi che la stessa agenzia mette a disposizione del pubblico: si utilizza Fisconline qualora la dichiarazione riguardi un numero di soggetti non superiore a 20; si utilizza Entratel se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20. Non è dunque possibile presentare la dichiarazione presso le banche convenzionate o in uffici postali, né è possibile la presentazione tramite raccomandata per i soggetti all’estero.