Niente quadro RW se c'è la ritenuta
Domanda:
Ho acceso una polizza con compagnia assicurativa lussemburghese operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi. La polizza, con contenuto finanziario, è stata accesa tramite un brooker assicurativo residente in Italia e il pagamento del premio è avvenuto con bonifico da banca italiana. La compagnia ha accettato l'opzione di sostituto di imposta e applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del DPR 600. Devo compilare il quadro RW anche se la compagnia comunica già i dati all'anagrafe tributaria?
Risposta dell'esperto:
Il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Sono previste alcune eccezioni all’obbligo di monitoraggio fiscale degli “averi” detenuti dagli italiani all’estero: ad esempio, non vanno indicati i depositi e conti correnti bancari, se il loro valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia stato superiore a 10.000 euro, non è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati in relazione a queste attività, non devono compilare il quadro in generale i lavoratori transfrontalieri o chi presta all’estero la propria opera per lo Stato italiano e i suoi enti, o per organizzazioni internazionali residenti in Italia.
Tuttavia il quadro RW va sempre compilato in ogni caso qualora siano dovute l’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) o l’Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE). In questo caso l’indicazione non è semplice monitoraggio, ma contribuisce alle informazioni necessarie per il controllo dell’imposta dovuta.
Detto ciò, la risposta alla domanda del gentile lettore è negativa. Un’altra deroga all’obbligo di compilazione del quadro RW è la presenza di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, o comunque con contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva. In questo caso infatti, il possesso e la movimentazione di capitali è già ampiamente dichiarata dagli intermediari e pertanto pienamente a conoscenza dell’amministrazione finanziaria.