Annuncio pubblicitario
Italia markets open in 7 hours 23 minutes
  • Dow Jones

    37.775,38
    +22,07 (+0,06%)
     
  • Nasdaq

    15.601,50
    -81,87 (-0,52%)
     
  • Nikkei 225

    38.079,70
    +117,90 (+0,31%)
     
  • EUR/USD

    1,0646
    0,0000 (-0,00%)
     
  • Bitcoin EUR

    59.683,19
    +2.071,78 (+3,60%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.313,88
    +428,34 (+48,35%)
     
  • HANG SENG

    16.385,87
    +134,03 (+0,82%)
     
  • S&P 500

    5.011,12
    -11,09 (-0,22%)
     

Per aprire il negozio ci vuole l’impronta digitale

Ragioni di sicurezza. È questa la motivazione che ha spinto il direttore di un centro commerciale a introdurre la rilevazione delle impronte digitali per i dipendenti che entrano ed escono nell’orario di chiusura. Accade a Campi Bisenzio, a due passi da Firenze, al centro commerciale I Gigli: duemila dipendenti che da giugno potranno accedere, quando la struttura è chiusa al pubblico (cioè dalle 23,01 alle 8,59), mettendo il dito su un sensore. In realtà, considerando che i negozi del centro devono essere già aperti alle 9, praticamente tutti i dipendenti dovranno fornire la loro impronta digitale. L’iniziativa non piace ai sindacati: «Qualsiasi iniziativa utile a migliorare la facilità di accesso al lavoro va bene – ha detto Barbara Orlandi della Cgil al Corriere Fiorentino – Ma che l’unico sistema trovato sia un’identificazione così pesante… ci sono anche strumenti come badge o pass», mentre per la direzione del centro è l’unico modo per consentire un accesso sicuro senza imbrogli.

Ma se non resta difficile capire le ragioni di sicurezza di banche, caserme e ospedali, più difficile giustificare un provvedimento tanto pesante per un centro commerciale dove ogni singolo negozio ha una chiusura autonoma, anche se sull’interno delle gallerie del centro, esistono già telecamere di videosorveglianza e personale addetto alla sicurezza: «Già da tre anni - ha spiegato a La Repubblica il direttore Josharf Deljoye Sabeti - stiamo sperimentando con i nuovi dipendenti l'accesso biometrico su alcune aree del centro commerciale perché mentre il badge si può perdere o cedere, con le impronte digitali sappiamo per certo che entra solo chi è autorizzato». In realtà l’accesso fuori dagli orari di apertura è già controllato dagli addetti alla sicurezza attraverso un badge di riconoscimento con foto, ma l’introduzione di un sistema automatico permetterebbe risparmi di personale.

Su casi simili incombono però le sentenze del Garante della privacy che già nel 2005 aveva ritenuto eccessiva la rilevazione dei parametri biometrici per ragioni di sicurezza in un’azienda. Il Garante può autorizzare l'attivazione di questi sistemi di rilevazione solo in presenza di particolari esigenze: aree adibite alla sicurezza dello Stato - torri di controllo, conservazione di oggetti di particolare valore - e con precise garanzie (non possono esserci archivi che memorizzano i dati, per esempio). Solo negli ultimi tre anni sono una ventina i casi arrivati sui tavoli della commissione in materia di violazioni o presunte violazioni, e una decina le richieste di un parere preventivo perché la domanda di questi sistemi sta crescendo e a volte pare l’unica soluzione. A Verona l'azienda ospedaliera li ha installati nel reparto di radiologia e in un magazzino dei farmaci, alcune aziende private li mettono a protezione dei magazzini o dei caveau, come per esempio la Art Defender di Milano che si occupa del ricovero e del deposito di quadri e oggetti preziosi. A Brescia una banca ha avuto l’ok del garante per l’accesso self service alle cassette di sicurezza tramite l’adozione di sistema biometrico. Il sistema funziona tramite il confronto tra il “Template dell’impronta” ed il codice numerico univoco crittografato e memorizzato nella “smart card” personale del cliente. Nella card è memorizzato un codice personale (PIN) come ulteriore elemento di sicurezza, ma i dati biometrici non sono inseriti in una banca dati centralizzata e la banca ha l’obbligo di richiedere il consenso. Il problema però è ben diverso quando di mezzo ci sono i lavoratori perché la rilevazione di impronte digitali, come l’uso di tecnologie per il riconoscimento dell’iride, della voce o del volto rischia di violare i diritti previsti dall’art. 17 del Codice della Privacy e fino all’emanazione delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” del 23 novembre 2006, occorreva sempre presentare un apposito interpello per la verifica preliminare al Garante quando i datori di lavoro intendevano trattare questi suddetti dati.

Esistono però tanti altri modi per difendere la sicurezza e rilevare la presenza del personale, dalle telecamere ai badge. Ma molti strumenti, pur essendo diffusi, non possono essere usati dal datore di lavoro per verificare la presenza dei dipendenti, come previsto dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori. Innanzitutto non si possono controllare i computer, i telefoni, la posta elettronica, la navigazione su internet (a tal proposito, di recente la Cassazione Civile ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una dipendente colta, attraverso un programma informatico, a navigare su internet per scopi personali durante l’orario di lavoro). Molto in uso sono le telecamere e le web cam a circuito chiuso, installate per fini di sicurezza aziendale. Non sempre il loro uso è lecito perché permettono in molti casi controllare non solo l’attività dei dipendenti, ma anche i loro spostamenti all’interno dell’azienda. Numerose imprese, poi, al posto dei badge danno ai dipendenti nuovo tesserino di riconoscimento non più a banda magnetica, ma al cui interno è invece inserito un chip (RFID) che consente di controllare tutti gli spostamenti nell’ambito del perimetro aziendale e di sapere quindi per quanto tempo ogni lavoratore si sia recato a bere il caffè, a mangiare in mensa, a trovare dei colleghi, a lavorare alla propria postazione, a svolgere attività sindacale. Se questo avviene all’insaputa dei lavoratori è totalmente illegale.

Inoltre, il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è molto sottile, come dimostra una sentenza della Corte di Cassazione Penale (la n. 20722 del 1.06.2010), secondo la quale il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori è finalizzato alla tutela della riservatezza e della libertà dei lavoratori nello svolgimento e nell’adempimento della propria attività lavorativa, ma non implica il divieto di controlli difensivi. Si tratta del caso di una cassiera di un bar ripresa a rubare soldi da una telecamera installata all’interno del bar in violazione delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori: sul fronte penale l’uso della telecamera è ritenuto lecito per dimostrare chi ha compiuto il reato, ma le riprese non potrebbero mai essere usate in un giudizio civile davanti al Giudice del Lavoro a sostegno della legittimità del licenziamento della stessa lavoratrice imputata e condannata nel procedimento penale.