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Quando l'IMU esenta dall'Irpef?

Domanda e risposta

Domanda:

Buongiorno. Ho acquistato un immobile fruendo delle agevolazioni "prima casa" nel mese di ottobre 2013. L'immobile è satato sottoposto a ristrutturazione nel periodo ottobre 2013 - gennaio 2014 e entro il mese di gennaio trasferirò la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile (diverso da quello ove risiedo attualmente). Per il periodo ottobre-dicembre 2013 ho pagato l'IMU con l'aliquota delle seconde case. Vorrei sapere come comportarmi in sede di compilazione del modello 730 relativo all'anno 2013. In particolare, premesso che a mio avviso non dovrebbero esserci problemi per fruire delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, i quesiti sono i seguenti: - nel quadro B devo indicare l'immobile o posso fruire dell'esenzione per immobili che nel periodo di imposta non hanno prodotto reddito? Se devo dichiarala, come la indico? Sicuramente non come abitazione principale non avendo nel 2013 trasferito la residenza. - gli interessi sul mutuo sono deducibili. Leggendo le istruzioni direi di si intervenendo il trasferimento di residenza entro un anno dall'acquisto. Grazie

Risposta dell'esperto:

Ci avviciniamo come ogni anno alle problematiche inerenti alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Poichè il balletto nel corso del 2013 sulle norme relative alla tassazione sugli immobili è stato, per esprimersi con un eufemismo, quanto meno “appassionante”, vediamo di chiarire le domande del gentile lettore, inquadrando l’argomento ad uso di tutti.

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Per quanto riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’anno 2013 in genere non è dovuta l’Imu, e pertanto il suo reddito, pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Questo reddito, da dichiarare, è comunque annullato da una deduzione di pari importo, come accadeva normalmente prima dell’introduzione dell’IMU.

Ma se avessimo pagato l’IMU, perchè abitazione di lusso, o anche solo la mini IMU, questa sostituisce l’Irpef sul reddito e pertanto non spetta neanche la deduzione di pari importo. Per quanto riguarda i fabbricati non locati (compresi quelli in comodato), avremo pagato l’IMU che analogamente sostituisce l’Irpef.

Importante sottolineare che occorre indicare tutti gli immobili nel quadro RB della dichiarazione, in quanto generano un reddito non imponibile ai fini Irpef che però contribuisce al calcolo delle soglie per ottenere diverse prestazioni assistenziali. E’ questo il caso del lettore per la casa acquistata nel 2013: reddito non imponibile in quanto assoggettata ad IMU, ma da indicare in dichiarazione.

Attenzione però alla novità a partire dalla dichiarazione di quest’anno, e quindi valida per il 2013: il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre comunque alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Non è il caso del quesito, poichè l'abitazione è situata in un altro comune, ma può essere il caso di molti lettori. Di fatto come si capisce, questo rappresenta un ulteriore aumento della tassazione immobiliare.

Si conferma infine la detrazione su un importo massimo di 4.000 euro per gli interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, che spetta, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.