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Sciopero: come funziona, quali sono i diritti dei lavoratori

Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale di Cgil e Uil, si tratta della forma più estesa possibile di astensione collettiva dal lavoro da parte dei lavoratori subordinati con la finalità di ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro rispetto a quelle disciplinate dal contratto nazionale di lavoro.

Sciopero: che cos’è

Lo sciopero viene riconosciuto come un diritto del lavoratore dall’articolo 40 della Costituzione, non costituisce inadempimento contrattuale (ogni intimidazione al lavoratore che vi partecipa è illegittima) ed è regolamentato esclusivamente nei servizi essenziali, negli impianti nucleari e non è previsto per i corpi militari e di polizia. Essendo un’astensione dal lavoro finalizzata a modificare il comportamento di una delle controparti può venire esercitato esclusivamente dai titolari di lavoro subordinato. In Italia le motivazioni per le quali è legittimo proclamare lo sciopero sono di due tipi: 1) vertenze di diritto, riguardanti l’interpretazione di norme legali e contrattuali; 2) vertenze di interessi, aventi come oggetto il salario e le condizioni di lavoro.

Sciopero: come funziona

Lo sciopero viene esercitato legittimamente quando non lede i diritti della legislazione della legislazione ordinaria: l’astensione dal lavoro per essere definita sciopero non è vincolata alla proclamazione da parte dei sindacati, la cui iniziativa è utile per dare rilevanza sociale al fenomeno. Lo sciopero può essere indetto da qualsiasi comitato o assemblea di lavoratori e anche individualmente, oltre che dalle forze sindacali: per farlo è necessaria una dichiarazione formalizzata. Non è necessario uno scarto temporale fra la proclamazione e l’attuazione a meno che non si tratti di servizi pubblici essenziali che devono garantire un preavviso di 10 giorni, presenze minime garantite e intervalli fra uno sciopero e l’altro. I servizi pubblici essenziali sono regolamentati dalla legge 146/90 e dalla successive modificazioni e sono volti a garantire – costituzionalmente - i diritti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e alla previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. In questi diritti rientrano, per esempio, i servizi sanitari, il trasporto aereo, ferroviario e marittimo, l’istruzione e la posta.

Il preavviso minimo di 10 giorni consente alle amministrazioni e alle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali di “dare comunicazione agli utenti nelle forme adeguate almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi”. Sono previste sanzioni amministrative individuali e collettive per i soggetti che violino la normativa vigente in materia di sciopero.

Sciopero: la retribuzione

Il diritto allo sciopero sospende le due obbligazioni fondamentali in un rapporto di lavoro: da una parte la facoltà del lavoratore di non prestare lavoro, dall’altra quella del datore di corrispondere una retribuzione. Il lavoratore che aderisce allo sciopero, quindi, non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione dal lavoro. Nella sospensione della retribuzione sono compresi, in relazione alla durata dello sciopero, anche tutti gli elementi accessori, compresa la tredicesima.

Sciopero: le varie tipologie

A seconda delle modalità e dell’ampiezza della platea dei lavoratori partecipanti sono state individuate diverse tipologie di sciopero: 1) sciopero generale: quando riguarda tutti i lavoratori di un Paese (come quello in programma venerdì 12 dicembre); 2) sciopero settoriale: quando interessa un ben preciso settore economico; 3) sciopero bianco: quando gli aderenti applicano alla lettera i regolamenti in modo da paralizzare l’attività; 4) sciopero a gatto selvaggio: quando le varie sezioni di un’azienda scioperano in tempi diversi arrestando la sospensione dell’attività lavorativa per il massimo tempo possibile; 5) sciopero a scacchiera: un’astensione dal lavoro effettuata in tempi diversi da diversi gruppi di lavoratori, le cui attività siano interdipendenti nell'organizzazione del lavoro; 6) sciopero a singhiozzo: quando le interruzioni vengono scaglionate all’interno della giornata lavorativa, per esempio con pause di 10 minuti ogni ora.