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Scontrini, non emetterli non sarà più evasione fiscale

Buone notizie per chi non fa mai lo scontrino. (Getty)
Buone notizie per chi non fa mai lo scontrino. (Getty)

Buone notizie per chi non fa mai lo scontrino. La mancata emissione della certificazione che documenta la transazione con i clienti e il relativo incasso non sarà più considerata un atto di evasione fiscale. Lo stabilisce una circolare della Guardia di finanza che ha, infatti, declassato l’atto a una condotta irregolare di portata limitata.

Ecco cosa prevede la circolare
Oltre a declassare la mancata emissione dello scontrino, la circolare elenca anche una serie di regole di “buona condotta” rivolte agli ufficiali incaricati di eseguire i controlli negli esercizi commerciali. Si richiede, in pratica, più equilibrio e flessibilità nel caso si dovesse cogliere un negoziante che si “dimentica” di fare lo scontrino. Il documento, nello specifico, mette in risalto anche situazioni in cui le forze dell’ordine devono mostrare sensibilità davanti a “disagio personale” ed evitare di ostentare il distintivo, soprattutto di fronte a minori e anziani. Maggiore elasticità per chi ha attività che operano di notte o in località turistiche.

Oltre a declassare la mancata emissione dello scontrino, la circolare elenca anche una serie di regole di “buona condotta” rivolte agli ufficiali incaricati di eseguire i controlli negli esercizi commerciali. (Getty)
Oltre a declassare la mancata emissione dello scontrino, la circolare elenca anche una serie di regole di “buona condotta” rivolte agli ufficiali incaricati di eseguire i controlli negli esercizi commerciali. (Getty)

Chi è esonerato dall’emissione secondo la legge
L’articolo 22 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 e il D.M. del 30 marzo 1992 regolamentano l’emissione dello scontrino fiscale. I soggetti che sono esonerati dall’emissione dello scontrino fiscale sono: tabaccai, benzinai, giornalai e le rivendite con apparecchi automatici, i centri scommesse, i gestori di dormitori e di servizi igienico sanitari pubblici, aziende del trasporto pubblico collettivo e i parcheggi di veicoli.

Ma non solo. Tra i soggetti fiscali esonerati dell’emissione della ricevuta, ci sono anche imprese della grande distribuzione che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi, i venditori ambulanti, le autoscuole, gli spazzacamini, ciabattini, ombrellai e arrotini. E ancora: traghettatori di barche a remi, chi somministra alimenti e bevande in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie, cinema, teatri, luoghi pubblici. Non sono tenuti a emettere scontrini neanche le ricamatrici, impagliatori e riparatori di sedie e biciclette.