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Si devono dichiarare i canoni di locazione non riscossi?

Domanda:

Ho ricevuto un accertamento di una dichiarazione del 2009, dove non ho dichiarato fitti di due locali commerciali, non li ho dichiarati in quanto gli affittuari non mi hanno pagato per l'intero anno ed ho indi provveduto a far loro lo sfratto,senza il recupero di neanche un centesimo. In autotela ho comunicato la mia eccezione ma mi hanno risposto che possono essere non dichiarati solo i fitti non percepiti da locali ad uso abitativi, lo stesso dicasi per il credito d'imposta. Posso contestare in qualche modo la loro obiezione?

Risposta dell'esperto:

Purtroppo se il contratto non è cessato o risolto, la risposta è negativa. La rilevanza reddituale dei canoni di locazione (cioè l'obbligo di pagare le tasse sui canoni di affitto) si manifesta quando sorge il diritto a percepire l’affitto, e cioè quando esiste un contratto di locazione, indipendentemente dal fatto che i canoni siano incassati o meno.

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Tuttavia, esiste la possibilità, per i soli contratti di locazione a uso abitativo, di non dichiarare, ancorchè esista un contratto, i canoni non percepiti, solo se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale. In contemporanea, per i canoni non riscossi si ha diritto al credito di imposta relative alle imposte eventualmente già pagate sui canoni, per tutto il periodo per cui il giudice riconosca la morosità dell’inquilino.

Per quanto riguarda il contratto di locazione commerciale, invece, non siamo più tenuti a dichiarare il canone di affitto solo quando non esiste più un contratto valido, il che si verifica quando è scaduto, oppure quando è risolto. Ricordiamo che vi può essere risoluzione del contratto “automaticamente” nel momento in cui si verificano determinate clausole, cosiddette “risolutive” proprio perché ne comportano lo scioglimento, quali ad esempio una clausola che consideri la morosità del conduttore come grave inadempienza contrattuale il cui manifestarsi comporti appunto la risoluzione della locazione.