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Niente tasse sulle ferie non godute

Il compenso sostitutivo delle ferie non godute è un risarcimento, quindi non assoggettabile all'Irpef

Ferie (Fotolia)

E’ scaduto il contratto e il lavoratore non ha smaltito tutti i giorni di ferie che aveva? Su quelle non godute, che gli verranno pagate, non graverà nessuna tassa. A sciogliere il nodo di una questione dibattuta da tempo ci ha pensato la quarta sezione della Commissione tributaria del Lazio depositando, lo scorso 6 febbraio, una sentenza (la 89/2013) destinata a segnare un nuovo percorso nei rapporti contributivi.

Alla luce della decisione dei giudici regionali, infatti, può essere richiesto il rimborso di quanto è stato trattenuto indebitamente negli anni, visto che il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria. Ed è proprio la natura risarcitoria delle ferie non fatte dal dipendente a renderle non soggette alle imposte dirette. Le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono, infatti, un diritto insopprimibile del lavoratore, “connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito”.

Il collegio giudicante quindi, nella sua interpretazione, ha avuto la Costituzione come bussola ed è su questa base che è stato deciso di accogliere una richiesta di rimborso delle ritenute fiscali. Ritenute “illegittimamente trattenute” per le quali è stata stabilita, appunto, la completa non tassabilità. “L'articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86 stabilisce l'imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle, come nella specie, che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale”, si legge nella sentenza.

Così, se il dipendente per qualche motivo, che sia una sua scelta o meno, non consuma le ferie e non riceve nessuna somma, il datore di lavoro rischia di commettere un illecito. E il dipendente alla luce di questo avrà diritto a ricevere una cifra. O meglio, “un’indennità” che contenga, oltre alla retribuzione, un’adeguata “maggiorazione che compensi lo stress fisico e psichico”. Lo spiega chiaramente la legge perché la somma che spetterà al dipendente, essendo in questo caso un “risarcimento” (e non invece la funzione di reintegrare la perdita di un reddito), non è assoggettabile all’imposizione Irpef.

La tipologia in cui rientra il “risarcimento”, infatti, non è contemplata tra quelle cosiddette “costituenti ipotesi tassative di reddito imponibile”. Ma una distinzione, i giudici, l’hanno fatta. Potrebbe essere valutata diversamente, a loro avviso, la parte di indennità che corrisponde alla retribuzione ordinaria dalla vera e propria maggiorazione. Data la carenza normativa in questo campo specifico, però, si tratta solo di un’ipotesi: alla fine dei conti, la richiesta di rimborso deve essere accolta per intero. E, soprattutto, la somma non sarà tassata.

La pronuncia apre un varco su molti fronti, anche alla luce delle novità che erano state introdotte dalla spending review: la scorsa estate per gli insegnanti, ad esempio, venne di fatto eliminato il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute. La norma rischiava di portare molti docenti precari a non vedersi più retribuire le ferie non godute durante l’anno e venne duramente contrastata a suon di ricorsi per l’Irpef indebitamente trattenuta.

A questi, e alle sentenze che sono seguite (tra le quali quella della Cassazione datata 11 maggio 2011) si aggiunge la recente pronuncia della Corte tributaria per sancire nuovamente il principio per cui l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria.