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Trasferire la residenza all'estero? Il caso di un marittimo imbarcato sotto bandiera straniera

Domanda e risposta

Domanda:
Lavoro su navi battenti bandiera estera, ma vivo e risiedo in Italia al termine del contratto. L'agenzia d'arruolamento è in Italia ma il contratto non è italiano. I soldi vengono versati dalla compagnia armatrice nel mio cc postale ogni fine mese. I versamenti INPS (all'ufficio fondi speciali navigazione estera) vengono regolarmente effettuati dalla compagnia armatrice. Periodicamente, circa ogni 4/5 imbarchi (contratti), mi faccio rilasciare dall'INPS un estratto di detti versamenti per farli registrare dalla Capitaneria di Porto d'appartenenza sul mio libretto di navigazione. Tutto in regola quindi.Il mio reddito proviene unicamente dall'attività di marittimo su bandiera estera. Domande:1) È vero che i marittimi non devono fare alcuna dichiarazione dei redditi se possono dimostrare di aver navigato per almeno 183gg (184gg anno bisestile) nell'arco di 12 mesi?1.1) Con "arco di 12 mesi" s'intende l'anno solare (es. 2010, 2011, ...) o qualcos'altro?1.2) Nell'eventualità che "nell'arco di 12" mesi non si superino i giorni previsti come fare per dichiarare il proprio reddito? (l'agenzia estera non rilascia il CUD)2) Se decidessi di vivere fuori dell'Italia e di farmi versare la paga su un nuovo conto corrente all'estero dovrei pagarci le tasse in Italia anche se non ho altri interessi e proprietà?Cordialmente, Un cittadino nato e residente in Italia

Risposta dell'esperto:

In virtù dell’art. 5 co. 5 della legge 88 del 2001, è corretto quanto riportato dal lettore: per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera è escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. La circolare del Ministero delle finanze n. 207 del 16 novembre 2000 ci spiega così cosa si intende per “arco di 12 mesi”: “Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, si fa presente che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Appare opportuno precisare che il legislatore con l’espressione “nell’arco di dodici mesi”, non ha inteso fare riferimento al periodo di imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.”

Invece nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera all’estero per meno di 183 giorni nel senso sopra precisato, si ritiene che il reddito da lavoro dipendente sia considerato imponibile in Italia secondo le regole ordinarie, non essendo applicabile per i marittimi il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, e salvo quanto disposto dall’eventuale convenzione internazionale fra l’Italia e lo stato estero in cui risiede l’impresa marittima.

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Per rispondere all’ultimo quesito, bisogna ricordare che il principio di tassazione dei redditi in Italia è il c.d. “worldwide taxation principle” (principio della tassazione mondiale), che comporta la tassazione in Italia di tutti i redditi dei residenti fiscalmente in Italia ovunque prodotti nel mondo.Pertanto, se il lettore decidesse di trasferirsi definitivamente all’estero, per non subire le imposte italiane, dovrebbe trasferire la residenza fiscale all’estero, concetto questo che non coincide con il normale concetto di residenza a cui normalmente facciamo riferimento.

In breve infatti, per essere considerati residenti all’estero, occorre in primo luogo non essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente in Italia, ed essere invece iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Questo requisito tuttavia è si necessario, ma assolutamente non sufficiente. Infatti, occorre anche trasferire all’estero il proprio domicilio, e cioè la sede principale degli interessi non solo economici, ma anche morali e sociali: occorre in altre parole avere e mettere in pratica la precisa volontà di partire con armi e bagagli, famiglia compresa, e metter su casa all’estero, stabilendo lì le proprie relazioni familiari, sociali e poi anche economiche. Ovviamente, anche la dimora abituale, cioè dove normalmente ci si trova, deve essere situata all'estero. Queste condizioni vanno verificate ogni anno per la maggior parte dell’anno solare (183 giorni o 184, se bisestile) e valgono per l’intero anno: non è quindi possibile essere fiscalmente residenti ad esempio per 4 mesi in un paese e per i restanti 8 mesi in un altro.

Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte, il fisco italiano potrebbe pensare che il trasferimento all’estero sia simulato, con tutte le conseguenze del caso. Ricordiamo in proposito tutti quei famosi e facoltosi contribuenti italiani del mondo dello sport e dello spettacolo, finiti sotto le luci della ribalta per aver fittiziamente trasferito, secondo l’Agenzia delle Entrate, la loro residenza all’estero, in paradisi fiscali e non, al solo al fine di evadere le imposte in Italia.