Jobs act, i decreti preliminari su co.co.pro e maternità
(Reuters) - Due i decreti al Jobs act approvati in via preliminare e dunque soggetti al vaglio del Parlamento per un parere non vincolante prima del varo definitivo. RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI A partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto(co.co.pro), mentre quelli in essere arriveranno a scadenza. Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione "personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro" saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi e stipulati dalle organizzazioni sindacali. Vengono superati i contratti di: associazione in partecipazione ed il job sharing. Confermati contratti a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un'estensione del campo di applicazione ma con un limite del 10% sul totale. Per il contratto a chiamata viene confermata l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione del contratto. Viene elevato il tetto dell'importo del voucher per il lavoratore fino a 7.000 euro. Si punta a semplificare l'apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese per favorire l'alternanza scuola-lavoro. Viene prevista la possibilità di richiedere il part-time in caso di necessità di cura per malattie gravi o in alternativa al congedo parentale. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico. CONCILIAZIONE TEMPI VITA/LAVORO Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, per rendere più flessibile la possibilità di usufruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o ricovero del neonato. La norma prevede un'estensione massima del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. I congedi di paternità sono previsti per tutte le categorie di lavoratori e sono estese le tutele per la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti. Il decreto contiene infine nuove disposizioni in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia