La riforma degli ammortizzatori sociali del ministro Fornero cambia le regole dei sussidi di disoccupazione, introducendo, al posto delle vecchie indennità, l’Aspi ovvero l’Assicurazione sociale per l’impiego. In precedenza l’indennità spettava a tutti i lavoratori subordinati, senza distinzione di qualifica, e comprendeva i lavoratori a domicilio e gli stranieri extra-comunitari. Queste indennità venivano finanziate dal versamento che i datori di lavoro effettuano all’Inps e servono a tutelare il lavoratore nei casi di estinzione del rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
Anche se è entrato in vigore nel 2013, il nuovo strumento a sostegno del reddito dovrebbe essere a pieno regime solamente a partire dal 2017. Il godimento dell’Aspi spetta ai lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Una delle principali novità è l’allargamento del bacino di potenziali richiedenti rispetto all’attuale indennità di disoccupazione. Oltre agli apprendisti e ai soci lavoratori di cooperative potranno richiedere l’Aspi anche i lavoratori in caso di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, originata da un licenziamento per motivi oggettivi. La fruizione di questo nuovo ammortizzatore sociale sembrerebbe includere anche i dimissionari per giusta causa. L’Aspi, insomma, può essere richiesta solamente in caso di scioglimento del rapporto, mentre nelle situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ragioni di mercato e/o aziendali resterà in vigore la cassa integrazione ordinaria o straordinaria. La presentazione della domanda di accesso Aspi deve essere inoltrata all’Inps dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed entro 2 mesi dalla stessa, utilizzando esclusivamente il canale telematico.
Per avere diritto all’Aspi sono necessari due requisiti di tipo contributivo: avere versato almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente il periodo di disoccupazione. È infatti su questo biennio che viene calcolata l’Aspi da versare in caso di disoccupazione. Per calcolare a quanto ammonti la mensilità spettante al disoccupato bisogna conoscere la retribuzione totale accumulata nel biennio: questa cifra va suddivisa per le settimane contributive (ovvero quelle in cui si è fornita una prestazione lavorativa) del biennio e moltiplicata per 4,33 (cioè il numero medio di settimane per mese). Se la retribuzione mensile ottenuta da questo computo non supera l’importo (annualmente rivalutabile) di 1.180 euro l’Aspi è pari al 75% di retribuzione (ovverosia un massimo di 885 euro); nel caso venga superato questo tetto l’Aspi sarà data dalla somma dell’Aspi su 1.180 euro (885) più il 25% della somma eccedente 1.180. La somma totale percepita dal disoccupato, in ogni caso, non può superare l’importo dell’indennità straordinaria di cassa integrazione che, per il 2012, è stabilito in 1.119,32 euro. Come per le attuali indennità di disoccupazione, anche per l’Aspi è prevista una graduale riduzione del trattamento che si configura con una riduzione del 15% dopo sei mesi e di un ulteriore 15% dopo un altro semestre.
Come accennato in precedenza, nel 2017 l’Aspi dovrebbe operare a pieno regime. Dal 1° gennaio di quell’anno, infatti, nei casi di licenziamento collettivo nei quali l’eccedenza di personale non sia stata oggetto di accordi sindacali, il contributo versato sarà triplo rispetto a quello base. Dal crepuscolo del Governo dei tecnici a quello – ipotetico – della legislatura che inizierà fra qualche mese potrebbe davvero succedere di tutto, ma di certo chi vorrà difendere il lavoro dovrà proteggere questa norma che oltre che a sostenere i disoccupati servirà a limitare la pratica dei licenziamenti collettivi. Prevenire è meglio che curare. E, soprattutto, costa meno allo Stato.


