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Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: tempistiche e moduli

Sulla tassa dei rifiuti non si deve pagare l’Iva. Si tratta infatti di un’entrata tributaria che, in quanto tale, non può costituire il corrispettivo di servizio reso. A chiarire, una volta per tutte una vicenda che si trascinava da anni, ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza 3756 dello scorso 9 marzo. Un sospiro di sollievo per i tanti contribuenti che potranno, da oggi, iniziare a chiedere il rimborso per l’iva pagata ingiustamente.

La pronuncia della Corte, in pratica, sconfessa la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali che nella circolare n.3 del 2010 giustificava l’imposta, tentando così di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti, rilevando una continuità tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006). La Tia2 (Tariffa igiene ambientale) è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui l’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010. Ma proprio questa tesi è stata smontata dall’ultima pronuncia della Cassazione. La conseguenza è la pioggia di richieste di rimborso che tutti i cittadini e aziende, potranno richiedere nel caso in cui il Comune in questione sia passato dalla Tarsu alla Tia, applicando su quest’ultima l’Iva al 10%.

Fino alle ore 10 del prossimo 30 marzo chi vuole richiedere il rimborso può procurarsi il modulo IRT (istanza di rimborso) da inviare al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l’Iva e solo nel caso in cui la tariffa sia stata applicata direttamente dal Comune, l’istanza dovrà essere presentata a quest’ultimo.
Il modulo IRT si può richiedere via mail a info@contribuenti.it, oppure è possibile scaricarlo direttamente all’indirizzo www.contribuenti.it, dove è disponibile l’ultima versione del modulo IRT, con gli aggiornamenti introdotti dalla sentenza della Corte di Cassazione: sono stati inseriti i nuovi quadri PF per le persone fisiche, SC per le società di capitale, SP per le società di persone e ENC per gli enti commerciali.
Per tutti, inoltre, è stato previsto il campo IO, “indebito oggettivo”, dove inserire l’importo annuale dell’Iva pagata, da richiedere a rimborso, per la quale non sussiste il requisito oggettivo impositivo (art. 2033 c.c.) perché si tratta di un tributo e non di una tariffa. Tra privati e aziende, secondo la stima dell’Associazioni contribuenti italiani, i rimborsi dovrebbero arrivare fino a 300 milioni all’anno. Per le famiglie il rimborso medio è di 520 euro, mentre per le imprese si superano i 4mila e 200 euro.

Ma c’è differenza tra la Tia1 e la Tia2. E’ importante fare delle verifiche prima di richiedere il rimborso. Per prima cosa è chiaro che il rimborso non può essere richiesto ai Comuni che hanno applicato la Tarsu perché, in questo caso, l’Iva non è mai stata applicata. Se è stata applica la Tia, invece, occorre capire che tipo di tariffa è stata adottata. Potrebbe essere accaduto che il Comune abbia deciso di istituire la Tia2, al posto della Tia1. Se così fosse, ci potrebbero essere dei problemi burocratici proprio a causa dell’articolo 14, Dl 78/2010, che ne aveva sancito la natura prettamente patrimoniale, quindi assoggettabile a Iva. Rimane difficile sostenere, però, che un’entrata che funzioni esattamente come l’omologa tributaria (Tia1) abbia un regime giuridico completamente diverso. Si dovrebbe presentare al gestore del servizio un’istanza di rimborso Iva e poi rivolgersi alla magistratura ordinaria per chiedere, in via pregiudiziale, l’illegittimità della disposizione di cui l’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Se la Consulta dovesse accogliere come probabile l’eccezione, la Tia2 diventerebbe a tutti gli effetti uguale alla Tia1 secondo la disciplina giuridica.

In buona sostanza, se il Comune ha aderito alla Tia1 il rimborso è certo. Nel caso in cui avesse optato per la Tia2, potrebbe esserci qualche intoppo. Se il gestore dovesse rifiutarsi di rimborsare, comunque, si potrà citarlo in giudizio. Il rimborso come sancito dalla Corte dovrà essere erogato entro 60 giorni dal ricevimento della istanza di rimborso, in un’unica soluzione. Il termine per presentare l’istanza dovrebbe essere quello di dieci anni dal pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo.