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Dichiarazione redditi, Tari e Imu: le sanzioni per chi non rispetta la scadenza del 16 giugno

Fioccano gli adempimenti al 16 giugno, ma non mancano le eccezioni e le proroghe. Ecco cosa c'è da sapere e cosa si rischia in caso di ritardo.

Tasse

La giornata campale per eccellenza del contribuente italiano: il 16 giugno rischia di essere una di quelle date che tra imposte, tasse e tributi milioni di connazionali ricorderanno a lungo. Il numero delle scadenze fiscali da ottemperare è notevole, se, come affermato dal segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, “il numero delle scadenze fiscali che i contribuenti sono chiamati a pagare è da far tremare i polsi. Se sulla abitazioni ad uso residenziale e sugli immobili strumentali farà il suo esordio la Tasi, almeno per quei Comuni che hanno deliberato l'aliquota entro lo scorso mese di maggio, sulle seconde e terze case e su negozi e capannoni bisognerà pagare anche l'Imu, mentre le imprese dovranno versare l'Irpef, le addizionali Irpef, l'Ires, l'Irap, l'Iva e tutta una serie di altre imposte minori”.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il 730 si chiude normalmente a credito a favore del contribuente. Come per l'Unico la scadenza è il 16 giugno, ma se si slitta al 16 luglio c'è da pagare solo lo 0,40 in più.

Proviamo a fare chiarezza anche sulle imposte, perché se è vero che si deve pagare, è anche vero che ci sono delle eccezioni, che, specialmente nel caso della Tasi, affondano le radici nel particolarismo delle scelte comunali. Come sottolinea il dottore commercialista Marco D'Isanto, intervistato da Yahoo!, ci troviamo davanti a un “caos normativo senza precedenti". Ma proviamo per un attimo a ricapitolare.

TASI
Si paga la Tasi (Tassa per i Servizi Indivisibili) nei Comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio e si paga l'Imu su tutti gli immobili, fatte le eccezioni dovute. Il problema è che chiaramente, se un contribuente ha più case, si trova nella paradossale situazione che deve pagare la Tasi, nel caso in cui Comune abbia deliberato, sull'abitazione principale. Se ha altri immobili che sono situati in Comuni che ancora non hanno deliberato la Tasi, dovrà attendere il 16 ottobre per il calcolo sull'acconto e poi dovrà nuovamente attendere l'appuntamento con il fisco a, dicembre nella speranza che entro queste date i Comuni abbiano attemperato almeno alle deliberazioni. Si tenga conto che ci sono alcuni Comuni che a loro volta hanno spostato le scadenze per cui nella sostanza, questa del 16 giugno non è una scadenza definitiva per tutti: c'è chi oggi paga l'Imu e la Tasi nel giro di pochi giorni, ma anche quelli che dovranno rivedere le scadenze a dicembre.
SANZIONI:
“Per quanto riguarda la Tasi sembra che ci sia intenzione, da parte del governo, di esentare i contribuenti, almeno per questo primo anno di applicazione da eventuali sanzioni.

IMU
E l'Imu? “Lo pagano tutti gli immobili che hanno destinazioni diverse dalla prima casa”.
SANZIONI
"Per quanto riguarda l'Imu, chi non ottempera la scadenza è soggetto alle sanzioni previste; a meno che non ricorri all'avvedimento operoso, nel rispetto di determinate tempistiche”.
La sanzione è il 30% dell’importo, ma ridotta sempre più in proporzione alle tempistiche del “ravvedimento operoso”; ed è fissata allo 0,2% dell’importo per ogni giorno fino al 14°, dal 15° al 30° la sanzione è 1/10 del 30%, cioè il 3%, dal 31° ad un anno 1/8 del 30%, e cioè il 3,75%.
 
Come sottolinea D'Isanto, “in particolare sulla Tasi, l'enorme problematica nella gestione di questa imposta è dovuta al fatto che la legge ha demandato ai Comuni la possibilità di operare detrazioni o di intervenire sulle aliquote, sulle detrazioni, sui tempi di pagamento, sulla ripartizione della tassa tra occupanti e detentori dell'immobile. Si è generato un ginepraio di casistiche, che denota incertezza giuridica su moltissimi aspetti, e che ha indotto anche i Comuni a non avere comportamenti in linea con la norma. Le faccio un esempio semplice: ci sono alcuni Comuni che sulle seconde case, pur avendo deliberato il massimo dell'aliquota Imu, 10,6 per mille, hanno deliberato anche l'addizionale Tasi, su questi immobili, dello 0,8 per mille; ma la legge dice che la sommatoria del carico impositivo derivante da Imu e Tasi  non può eccedere il massimo previsto per l'aliquota Imu, che è il 10,6%. Ci sono anche casi in cui non è stata deliberata la ripartizione del carico tra possessori e detentori dell'immobile, quindi il contribuente non sapeva come ripartire il carico delle imposte”.

In casi di incertezza è possibile non pagare? “C'è una norma dello Statuto dei diritti del contribuente che stabilisce che in caso di incertezza palese nell'applicazione di una norma tributaria, il contribuente, che non ottempera all'adempimento, è esentato da sanzioni o da more”. E' il caso della Tasi?“Assolutamente, questo è uno di quei casi e potremmo citarne tantissimi. Certo, al netto dell'adozione di un provvedimento secondo cui per  il primo anno di applicazione non vengno attribuite sanzioni, per tutte le altre imposte, il contribuente è chiamato a pagare entro le scadenze”.

IMPRESE
Facciamo anche un punto sulle imprese, che dovrebbero versare l'Irpef, le addizionali Irpef, l'Ires, l'Irap, l'Iva: “Le scadenze ci sono ma il governo ha previsto una proroga per tutte le imprese che sono soggette agli studi di settore; quindi è possibile pagare entro il 7 luglio, senza alcuna mora, e pagare invece entro il 20 agosto 2014 con una piccola maggiorazione dello 0,40%. Per quelle che non sono soggette agli studi di settore, resta la scadenza originaria, che vale anche per gli enti non commerciali che non sono soggetti agli studi di settore che dovrebbero pagare entro oggi la scadenza delle imposte o usufruire anche loro della maggiorazione dello 0,40% e pagare entro il 16 luglio 2014. Lo slittamento, nel caso delle imprese soggette agli studi di settore, è valido anche per il pagamento dei diritti camerali. Seguiranno, per le aziende, le  le scadenze ordinarie dell'iva, le scadenze naturali dei contributi previdenziali per gli imprenditori individuali, che seguiranno il loro normale corso; entro il 31 luglio 2014, le imprese dovranno inviare la dichiarazione dei sostituti di imposta e quindi avranno un altro adempimento, in un anno che ha visto con data 23 gennaio-30 aprile l'insorgere di altri  due nuovi adempimenti relativi allo spesometro, relativi al 2012-2013.  E' stato un anno impressionante, sul fronte dell'ingorgo fiscale”.