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Il compenso sostitutivo delle ferie non godute

Il compenso sostitutivo delle ferie non godute

Domanda:

Sono stato licenziato senza giusta causa dopo dieci anni di assunzione a tempo indeterminato e avevo ancora parecchi giorni di ferie non godute. Ho il diritto di chiedere la restituzione della tasse, pagate nell'ultima busta paga, sulle ferie non godute? In tal senso sembra positiva la sentenza della Commissione tributaria del Lazio con la sentenza 89/2013 depositata il 6 Febbraio 2013. I giudici stabiliscono infatti che " il compenso sostitutivo delle ferie non godute non può essere soggetto a tassazione poiché ha natura risarcitoria". Grazie.

Risposta dell'esperto:

La sentenza della Commissione tributaria del Lazio citata dal gentile lettore si rifà al diritto espresso nell’art. 36 della Costituzione che così si esprime nell’ultima frase “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” In buona sostanza, il fatto che il lavoratore non possa per un motivo o per l’altro godere delle meritate ferie, e per ciò percepisca un’indennità in denaro, questo denaro non costituisce reddito, ma ha natura risarcitoria di un diritto costituzionalmente garantito.

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Tuttavia, il Testo unico delle imposte dirette (Tuir) afferma espressamente all’art. 51, come principio generale, che costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, comprese le elargizioni liberali (cioè le somme “regalate”), elencando poi nei commi seguenti dello stesso articolo numerose eccezioni, che però non contemplano il caso di cui stiamo parlando. Ed è questa la linea finora seguita non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da svariati filoni di giurisprudenza.

In altre parole, non c’è unanimità fra i giudici sull’interpretazione della Commissione tributaria del Lazio. In questi casi, sarebbe auspicabile un’intervento della Suprema Corte di Cassazione che possa dirimere la questione individuando un’interpretazione univoca.

Quanto alla possibilità di presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, occorre essere consapevoli che in caso di possibile rifiuto della propria istanza potrebbe essere necessario un lungo e faticoso iter giudiziario per far valere le proprie ragioni.

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