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Lavoro, 8 cose che il lavoratore può rifiutare

Lavoro, 8 cose che il lavoratore può rifiutare

Il Decreto Lavoro ha portato a compimento il lavoro di revisione sulla legge 92/2012 anche nota come riforma Fornero che auspicava una maggiore tutela dei lavoratori all’interno di un percorso pensato per incentivare una flessibilità protetta. La pubblicazione del Decreto Legge n. 76 del 2013 sancisce, dunque, una nuova fase nella disciplina giuslavoristica nazionale. Ecco 8 cose che il datore di lavoro non può  pretendere dal lavoratore.

Dimissioni in bianco

La norma già prevista nella legge 92/2012 che prevedeva imposto l’obbligo di convalida delle dimissioni dal lavoro da parte delle Direzioni territoriali del lavoro (per quelle intervenute nel periodo di gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino) e dei Centri per l’Impiego (in tutti gli altri casi) viene estesa co la legge 76/2013 anche al co.co.pro. La pratica scorretta di far firmare le dimissioni in bianco al momento dell’assunzione viene ostacolata attraverso un sistema di pesanti sanzioni (fra i 5 e i 30 mila euro di multa) per i datori di lavoro che violano le regole.

Lavoro nero

Il fenomeno del lavoro nero continua a essere una piaga di alcuni settori lavorativi che hanno a che fare con squilibri della richiesta dovuti alla stagionalità come edilizia, agricoltura e turismo. Se un lavoratore si trova al cospetto di un datore di lavoro che propone il lavoro nero può denunciare il fatto all’Ispettorato provinciale del lavoro o alla Guardia di Finanza. Qualora il lavoratore non voglia esporsi in prima persona può rivolgersi ai sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Ugil) che inoltreranno la denuncia a suo nome. Le sanzioni amministrative per i trasgressori vanno dai 1.500 ai 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare. Se il numero di lavoratori irregolari supera il 20% del personale dipendente si può rischiare la chiusura temporanea dell’attività imprenditoriale.

Mancato versamento dei contributi


Il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi, quindi il lavoratore deve chiedere di essere regolarizzato in tal senso. Il datore di lavoro che si rifiuta di regolarizzare la sua posizione può rischiare pesanti sanzioni civili legate all’evasione dei contributi previdenziali e assistenziali. Qualora il datore di lavoro inadempiente non provvedesse al pagamento delle ritenute entro 3 mesi dalla data della contestazione della violazione potrebbe essere punito con la reclusione fino a 3 anni. 

False buste paga


Altra pratica scorretta che si è diffusa negli ultimi anni è quella delle false busta paga che le aziende e i commercialisti emettono per poter chiedere prestiti alle banche. Anche in questo caso la legge è dalla parte del lavoratore nel momento in cui questi scopre che non gli sono stati versati i contributi. Nei guai finiscono sia gli imprenditori che i “falsari”: chi favorisce l’evasione redigendo documenti fiscali falsi rischi da un anno e mezzo a sei anni di prigione.

Demansionamento

Per quanto riguarda il demansionamento l’articolo 2103 del Codice Civile dichiara che ““il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”. Con l’accordo sulla produttività fra imprese e sindacati  del novembre 2012 è stato reso possibile il demansionamento non unilaterale dei lavoratori. Una modifica tesa a vanificare l’escamotage messo in atto dalle aziende in crisi che licenziavano i lavoratori in esubero riassumendoli con qualifiche inferiori.

Rinnovi e stipule di contratti precari


Cambiano le regole dei contratti precari. Le legge 76/2013 fa un passo indietro rispetto alla 92/2012 che aveva aumentato le tempistiche degli intervalli tra un contratto a termine e l’altro: dai 60 e 90 giorni si torna ai 10 giorni (se il contratto precedente aveva durata inferiore ai sei mesi) e ai 20 giorni (se la durata del contratto precedente era superiore ai sei mesi). Qualora non si rispettino questi termini il secondo contratto deve essere riconvertito in contratto a tempo indeterminato. Inoltre la Riforma Fornero ha indicato esplicitamente una serie di professioni che, per loro natura, non possono rientrare nell’alveo dei contratti a progetto. Il lavoratore, dunque, è maggiormente tutelato qualora gli venga proposto un contratto a progetto per un lavoro che non lo prevede.

Straordinari non pagati

Altro fenomeno sommerso è quello degli straordinari non pagati. Il CCNL commercio prevede gli straordinari sino ammessi nel limite di 200 ore annuali con una maggiorazione del 15% fra la 41esima e la 48esima ora. C’è anche la possibilità di compensare le ore in surplus con una sottrazione di ore in un altro periodo dell’anno. Qualora, invece, il lavoratore non venisse pagato per le ore di straordinario o non gli fosse data la possibilità di compensare può ricorrere ai sindacati o all’Ispettorato provinciale del lavoro per denunciare la situazione.

Cambiamenti unilaterali dell’orario di lavoro

La modifica dell’orario di lavoro è uno degli aspetti più controversi della disciplina giuslavoristica. Se si spulcia fra le sentenze si scopre che le aziende sono state quasi sempre condannate poiché la modifica unilaterale dell’orario contrasta con l’articolo 36 della Costituzione sulla condizione del lavoratore e con il Dl 61/200, soprattutto qualora la modifica non sia fondata su esplicite e imprescindibili necessità organizzative. Anche in caso di orario part time il datore di lavoro e il dipendente devono trovare un accordo consensuale e non è ammessa l’unilateralità della decisione.