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"Legittimo l'obbligo vaccinale per i sanitari". Il Consiglio di Stato chiude la vicenda

BARI, ITALY - AUGUST 23: Preparation of the syringe with the anti covid-19 vaccine on August 23, 2021 in Bari, Italy. All Italian regions were invited to activate preferential lanes for people aged between 12 and 18, in order to encourage participation in the vaccination campaign and allow young people to receive the first dose of vaccine without booking. (Photo by Donato Fasano/Getty Images) (Photo: Donato Fasano via Getty Images)

Il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata oggi ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l’obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.

L’art. 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale - e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2”.

Il Consiglio di Stato, superate le questioni processuali che avevano indotto il Tar Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale sottolineando che quest’ultimo ”è imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali”. Il Consiglio di Stato ha in particolare chiarito che “l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati”.

Questo articolo è originariamente apparso su L'HuffPost ed è stato aggiornato.