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Medici e dentisti sono esenti dall'Iva?

Dentista (Fotolia)

Nella lotta all’evasione furbetta, elmo e lancia in resta anche nello studio del dottore. Troppo spesso vi si potrebbe chiedere: “Fattura o meno? Ci paga l’Iva, la vuole?”. Ma in realtà nel campo delle prestazioni mediche, le casistiche in merito al rapporto tra prestazioni sanitarie ed Iva è abbastanza chiaro. Meglio essere informati allora, per ribattere colpo su colpo laddove il professionista non si dimostri abbastanza serio.

Già l’articolo 10 del d.p.r. del 26 ottobre 1972 n.633 chiarisce che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazioni rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti dall’Iva. La norma già circoscrive il campo a coloro che svolgono la professione sanitaria sottoposta a vigilanza, quindi in maniera non abusiva. Nell’ottica delle prestazioni, invece, annovera quelle volte a tutelare la salute, ma anche quei trattamenti che hanno carattere di profilassi, a prescindere che il soggetto abbia o meno la malattia.

Requisiti oggettivi e soggettivi sui quali si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea nel 2003, delimitando l’imponibilità dell’Iva a quei casi in cui la prestazione viene svolta in un contesto in cui si tende a fornire un parere richiesto per adottare una decisione che ha effetti giuridici: niente insomma che abbia a vedere con la tutela e il ristabilimento della salute come scopo massimo. L’Italia ha recepito la direttiva, e con una circolare delle Agenzia dell’Entrate del gennaio 2005 chiarisce che anche laddove il professionista abilitato presti la sua opera con l’intermediazione di un ente, ospedaliero o privato, col fine di tutelare, mantenere o ristabilire la salute, ecco che l’operazione è totalmente esente da Iva, sia per la fatturazione effettuata nei confronti del paziente, che tra i due soggetti che ne sono passivi. I criteri oggettivi delle prestazioni fornite prevalgono insomma sulla forma giuridica di chi le rende.

Ma facciamo qualche esempio di genere. La cliente teme che il figlio non sia del marito? Le perizie volte a stabilire con analisi biologiche l’affinità genetica di soggetti, sono escluse dall’esenzione. Passiamo invece a un’altra situazione, in cui il soggetto riceve una prestazione medica. Subite un tamponamento e battete la testa, spaccandovi la fronte: la prestazione medica di chirurgia estetica è esente da Iva, in quanto connessa al benessere psicofisico del soggetto, e quindi alla tutela della salute della persona.

E nel caso delle certificazioni richieste al medico di famiglia? Ricordiamo che sono esenti da Iva, nei casi in cui ci sia il pagamento di un corrispettivo, le prestazioni rese dai dottori nell’ambito delle attività, anche quelle certificative, connesse all’attività clinica dei propri assistiti, volte alla tutela della salute, anche se forniscono a terzi elementi istruttori. Quindi, non si paga l’Iva per certificati sull’esonero dall’educazione fisica, per l’idoneità sportiva, per i certificati di avvenuta vaccinazione o quelli indispensabili a inviare i minori in comunità o colonie.

Diverso il caso di prestazioni peritali: sulle certificazioni per assegni di invalidità e pensioni, sull’idoneità a svolgere generica attività lavorativa, per perizie per infortuni redatti su un particolare modello, o sui certificati di riconoscimento di invalidità civile, l’Iva si paga. Si potrebbe continuare ancora a lungo, ma il senso è chiaro: dove si cerca di tutelare un proprio diritto, non è a ammessa ignoranza.

Scontrino Fiscale: diritti e doveri | Wall Street for dummies | Puntata 33 - Solo su Yahoo!