Annuncio pubblicitario
Italia markets closed
  • FTSE MIB

    33.629,21
    -107,19 (-0,32%)
     
  • Dow Jones

    38.675,68
    +450,02 (+1,18%)
     
  • Nasdaq

    16.156,33
    +315,37 (+1,99%)
     
  • Nikkei 225

    38.236,07
    -37,98 (-0,10%)
     
  • Petrolio

    77,99
    -0,96 (-1,22%)
     
  • Bitcoin EUR

    58.631,46
    +3.276,10 (+5,92%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.359,39
    +82,41 (+6,45%)
     
  • Oro

    2.310,10
    +0,50 (+0,02%)
     
  • EUR/USD

    1,0765
    +0,0038 (+0,36%)
     
  • S&P 500

    5.127,79
    +63,59 (+1,26%)
     
  • HANG SENG

    18.475,92
    +268,79 (+1,48%)
     
  • Euro Stoxx 50

    4.921,48
    +30,87 (+0,63%)
     
  • EUR/GBP

    0,8577
    +0,0023 (+0,27%)
     
  • EUR/CHF

    0,9735
    -0,0024 (-0,25%)
     
  • EUR/CAD

    1,4726
    +0,0064 (+0,44%)
     

I contributi versati all'estero ed il diritto alla pensione

Domanda:

Salve,vorrei porre questa domanda: attualmente sono in mobilità ordinaria; andrò a lavorare a tempo determinato (ovviamente bloccandola) in Germania; avendo 36 anni di contributi previdenziali versati; potrò accorpare questi 5 mesi di contributi germanici a quelli italiani? Dovrò fare richiesta all'INPS, o li verseranno direttamente i "tedeschi" in Italia?

Risposta dell'esperto:

La risposta è parzialmente affermativa. Esiste la possibilità di cumulo, o “totalizzazione”, dei contributi per i lavoratori che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione.

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Tuttavia, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per avere diritto alla pensione, devono essere considerati i periodi contributivi versati all’estero in paesi comunitari e in paesi extra europei legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ma solo se sono superiori al minimale di contribuzione previsto dalla normativa comunitaria, che è pari ad un anno (o altro limite previsto dalla convenzione vigente se il paese è extra europeo). Quindi, persistendo le condizioni indicate nel quesito, e cioè i 5 mesi di contributi, non si avrebbe diritto a nulla.

Nel caso invece in cui il periodo fosse più lungo, e si maturasse il diritto, è il caso di sottolineare che le gestioni previdenziali secondo cui verrà effettuato il calcolo rimarranno separate: nei fatti esisterà una pensione tedesca calcolata con le regole tedesche, ed una italiana secondo le regole nostre proprie. E’ proprio questa la differenza fra la “totalizzazione”, gratuita e prevista anche nei confronti di altre contribuzioni nazionali, ed il ricongiungimento dei contributi, normalmente oneroso: nella totalizzazione il rendimento dei contributi versati non dipende dalla gestione pensionistica che erogherà la pensione, ma è calcolato secondo le diverse regole proprie di ciascuna gestione a cui si ha diritto, e poi semplicemente sommato, diciamo così, in un unico bonifico. In parole semplici potremmo dire che non si “sommano” i contributi versati, ma le diverse pensioni risultanti.

Infine, la domanda dovrà essere presentata all’Inps, mentre il datore di lavoro tedesco ovviamente pagherà i suoi contributi in Germania.