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BT Italia, motivazioni sentenza ex AD: "nessuna prova bullismo, altri addebiti tardivi o infondati"

Il logo di BT. REUTERS/Toby Melville (Reuters)

di Emilio Parodi

MILANO (Reuters) - I fatti di rilievo disciplinare che hanno condotto British Telecom Italia prima a sospendere in via cautelare a fine settembre e poi a licenziare il 3 novembre 2016 l'allora AD Gianluca Cimini "non risultano specificamente allegati e tantomeno documentati".

Lo scrive il giudice del lavoro di Milano Tullio Perillo nelle 30 pagine di motivazione alla sentenza con cui lo scorso 6 dicembre ha dichiarato illegittimo il licenziamento del manager e ha condannato l'azienda a pagare, a vario titolo, una cifra totale che sfiora il milione e 800.00 euro. [nL8N1O65QA]

La vicenda riveste importanza in quanto British Telecom in occasione della svalutazione di bilancio di gennaio 2017 citò fra le cause "irregolarità contabili nelle attività italiane" e ricordò di aver allontanato alcuni manager. Cimini peraltro, insieme ad altri tre ex manager e un ex funzionario, è fra gli indagati dell'inchiesta condotta dalla procura di Milano con le ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. [nL8N1IL4I7].

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Tutti gli indagati, attraverso i loro legali, hanno sempre respinto gli addebiti.

Per quel che riguarda i presunti "atti di bullismo e favoritismi nei confronti dei fornitori", scrive il giudice del lavoro nelle sue motivazioni, la cui denuncia arrivò alla capogruppo a fine luglio 2016 attraverso "l'apposita procedura di whistleblowing", "il relativo documento non è mai stato prodotto benché a più riprese sollecitato dal ricorrente e, tantomeno, vi è evidenza alcuna di quali sarebbero state nel dettaglio le condotte individuate in tale denuncia".

Una fonte a conoscenza del dossier fa notare che nel diritto anglosassone è prevalente, nei procedimenti civili, la tutela dell'anonimato del dipentente ("whistleblower")che segnala un comportamento scorretto o un reato. La cosiddetta "immunity" sarebbe un interesse prevalente per la società rispetto all'esito di una disputa legale.

In Italia è stata approvata in via definitiva solo nel novembre scorso una legge che rafforza il whistleblowing, e in particolare il dipendente "segnalante di illeciti" che ha la garanzia della segretezza della propria identità, a determinate condizioni.

British Telecom, contattata per mail da Reuters, non ha rilasciato alcuna ulteriore dichiarazione -- non chiarendo al momento se presenterà appello nei confronti della sentenza del giudice del lavoro -- se non che la società sta "attualmente valutando le motivazioni della sentenza. Sarebbe inappropriato per noi rilasciare ulteriori commenti".

In merito poi ad altre contestazioni rivolte all'AD (sottoscrizione di un Mou con Tiscali e di un contratto con l'Enciclopedia Italiana Treccani senza autorizzazione, pressioni per la scelta di una società di auditing e di un altro fornitore e un altro consulente, e la condotta tenuta in due riunioni nel luglio e nel novembre 2015), il giudice Perillo, dopo aver elencato atti di prova e testimonianze, dichiara gli addebiti "tardivi" "disciplinarmente non rilevanti", "infondati nel merito".

Di rilievo anche le notazioni del giudice sui bonus, che BT non intendeva riconoscere all'ex AD viste le ipotizzate irregolarità contabili sulle quali sta peraltro indagando la procura di Milano. Il magistrato respinge la richiesta presentata dalla società, secondo la quale i bonus erano "basati su presupposti qualitativi e quantitativi errati, per effetto di manipolazioni contabili quanto meno note al ricorrente visto il ruolo di dirigente e amministratore delegato".

Ma, si legge nelle motivazioni, "BT Italia fonda la propria domanda sostanzialmente su comunicati stampa della capogruppo inglese, senza dare minimamente conto nel dettaglio del contenuto delle proprie argomentazioni... Le ragioni fondanti la tesi di parte convenuta... non risultano minimamente allegate e dedotte ma sostanzialmente postulate".

Infine il giudice dichiara anche la responsabilità di BT Italia per la lesione dell'immagine professionale (circa 125.000 euro) di Cimini, che lamentava come la propria vicenda personale fosse stata collegata pubblicamente alle presunte irregolarità contabili e alle operazioni di rettifica e svalutazione poste in essere dalla capogruppo.

"Ora - scrive il giudice - nel presente giudizio le vicende relative alle operazioni finanziarie decise dalla capogruppo non possono in questa sede essere valutate, in quanto sprovviste di elementi apprezzabili dal giudicante".

Secondo il magistrato, BT Italia avrebbe "accreditato la tesi che il licenziamento di Cimini fosse strettamente collegato alle vicende societarie, facendo così trapelare una responsabilità di cui a oggi non vi è accertamento alcuno".

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