Annuncio pubblicitario
Italia markets closed
  • FTSE MIB

    33.987,67
    -118,34 (-0,35%)
     
  • Dow Jones

    39.375,87
    +67,87 (+0,17%)
     
  • Nasdaq

    18.352,76
    +164,46 (+0,90%)
     
  • Nikkei 225

    40.912,37
    -1,28 (-0,00%)
     
  • Petrolio

    83,11
    -0,77 (-0,92%)
     
  • Bitcoin EUR

    52.103,01
    -1.574,11 (-2,93%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.174,98
    -33,72 (-2,79%)
     
  • Oro

    2.397,70
    +28,30 (+1,19%)
     
  • EUR/USD

    1,0844
    +0,0029 (+0,27%)
     
  • S&P 500

    5.567,19
    +30,17 (+0,54%)
     
  • HANG SENG

    17.799,61
    -228,67 (-1,27%)
     
  • Euro Stoxx 50

    4.979,39
    -8,09 (-0,16%)
     
  • EUR/GBP

    0,8457
    -0,0015 (-0,17%)
     
  • EUR/CHF

    0,9708
    -0,0018 (-0,18%)
     
  • EUR/CAD

    1,4778
    +0,0064 (+0,44%)
     

Ruby, motivazioni sentenza: provati atti sessuali tra Berlusconi e giovane Karima

Il dipinto" Silvio & Ruby", dell'artista israeliano Dodi Reifenberg, esposto alla galleria Edward Cutler di Milano nella primavera 2011. REUTERS/Alessandro Garofalo (Reuters)

di Emilio Parodi MILANO (Reuters) - I giudici della IV sezione penale del Tribunale di Milano, che il 24 giugno scorso hanno condannato in primo grado Silvio Berlusconi nel cosiddetto processo Ruby, ritengono sia "innanzitutto provato" che l'ex premier "abbia compiuto atti sessuali con Karima El Mahroug", detta Ruby, quando era minorenne, "in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilità quali gioielli" e che fosse "il regista" del "bunga-bunga". Lo si legge nelle 326 pagine delle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con la quale nel giugno scorso Berlusconi è stato condannato a sette anni di reclusione per concussione per costrizione e prostituzione minorile e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La sentenza è stata definita oggi dai difensori dell'ex premier, gli avvocati Piero Longo e Niccolò Ghedini, "surreale, in totale contrasto con gli elementi probatori, con la logica, con i fondamentali principi di diritto e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione". Il deposito delle motivazioni dà ora alla difesa la possibilità di presentare il già annunciato ricorso in appello, e, allo stesso tempo, comporta il materiale trasferimento degli atti in procura, chiamata adesso a indagare sulle eventuali ipotesi di reato di falsa testimonianza nei confronti di 33 persone, testimoni nel processo, fra le quali esponenti politici come Valentino Valentini e Bruno Archi, la funzionaria della Questura di Milano Giorgia Iafrate, il giornalista e presidente di Medusa Carlo Rossella, le parlamentari Maria Rosaria Rossi e Licia Ronzulli, e molte delle giovani che presero parte alle cene di Arcore. LA SINTESI DELLE TESI PROCESSUALI Nel processo - iniziato il 6 aprile 2011 con rito immediato - l'accusa ha sostenuto che Berlusconi avesse avuto rapporti sessuali a pagamento con Ruby quando la giovane marocchina era ancora minorenne, e che la sera del 27 maggio 2010 avesse fatto pressioni illegittime sui funzionari della Questura di Milano - di qui l'accusa di concussione - dicendo che si trattava della nipote dell'allora presidente egiziano Hosni Mubarak e facendola affidare alla allora consigliera regionale Pdl Nicole Minetti (condannata a cinque anni nel processo "gemello"). Berlusconi ha sempre negato entrambe le accuse, e ha definito le serate nella sua villa "cene eleganti" citando diversi testimoni, e ha sempre dichiarato di aver aiutato economicamente Ruby solo per favorire la sua uscita da un momento di difficoltà. LA PROSTITUZIONE MINORILE Secondo quanto si legge nelle motivazioni, i giudici ritengono che "la valutazione unitaria del materiale probatorio illustrato evidenzi lo stabile inserimento della ragazza nel collaudato sistema prostitutivo di Arcore ove giovani donne, alcune delle quali prostitute professioniste, compivano atti sessuali in plurimi contesti". I giudici hanno definito Berlusconi - che ha sempre respinto ogni addebito - "regista del bunga bunga". "Risulta provato che il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne fosse proprio Berlusconi, il quale dava il via al cosiddetto bunga bunga in cui le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell'imputato, ossia per 'fargli provare piaceri corporei', come chiarito dalla stessa El Mahroug, inscenando balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci". "Risulta provato, in secondo luogo, che la minorenne, soggetto dedito alla prostituzione anche in contesti diversi come diffusamente illustrato... ha attivamente partecipato alle interazioni sessuali emerse nel dibattimento, riassumibili nella frase pronunciata dalla stessa El Mahroug alla Pasquini Caterina 'adesso ballo, poi mi spoglio e poi faccio sesso'". Al bunga-bunga, scrivono i giudici, "faceva poi seguito la notte ad Arcore con il presidente del Consiglio, in promiscuità sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa... certo è che, tra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni". "Risulta provato inoltre - continuano le motivazioni - che il compimento di atti sessuali da parte della minorenne fosse caratterizzato dall'elemento retributivo... a fronte dela consistenza di tutti gli elementi (di prova) illustrati... la negazione da parte di El Mahroug Karima di avere attivamente partecipato al sistema prostitutivo di Arcore, lungi dall'inficiare il pregnante quadro accusatorio delineato, rafforza ancora di più il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, posto che la stessa ha mentito perché è stata pagata dall'imputato per farlo". GIUDICI: BERLUSCONI CONSAPEVOLE DELLA MINORE ETA' DI RUBY Il collegio giudicante, presieduto da Giulia Turri, scrive che Berlusconi era consapevole del fatto che Ruby fosse minorenne: ne è prova, scrivono, la telefonata che l'ex premier fece in Questura la notte tra il 27 e il 28 maggio 2010, quando Ruby fu fermata per furto. "La prova della consapevolezza in capo all'imputato si trae logicamente dal comportamento tenuto da Berlusconi a seguito del controllo di Karima effettuato dal Commissariato Monforte-Vittoria in corso Buenos Aires". "Se davvero non fosse stato al corrente della minore età della ragazza all'epoca della loro frequentazione, come dallo stesso affermato, egli non avrebbe avuto alcun motivo di intervenire, telefonando al Capo di Gabinetto Pietro Ostuni per evitare il foto segnalamento e il collocamento della giovane in comunità protetta", argomentano i giudici. "... quando telefonò al Capo di Gabinetto, Berlusconi parlò espressamente di 'affido', termine utilizzato esclusivamente per i soggetti minorenni, così dimostrando di essere pienemante consapevole della minore età della ragazza". LA CONCUSSIONE Riguardo l'imputazione di concussione, relativa alle telefonate dell'ex premier al dirigenti di polizia per liberare e far affidare Ruby alla Minetti, azione definita "ingiustificata e illogica" e "difforme dalle prassi in uso nei casi di soggetti minori", il collegio giudicante scrive che è stata fornita "la piena prova della natura cogente, insindacabile, indifferibile della disposizione impartita da Berlusconi di rilasciare la giovane al più presto". Nello specifico, i giudici scrivono che il Capo di gabinetto Ostuni "non comunicava neppure all'imputato quanto appreso dalla Iafrate circa l'assenza di parentela con il presidente Mubarak, in quanto era perfettamente conscio del fatto che si trattava di una frottola del tutto insignificante rispetto al risultato avuto di mira da Berlusconi... quello di far uscire al più presto la ragazza dagli uffici della Questura". "La richiesta proveniva dal presidente del Consiglio dei ministri in persona, ossia da una delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Tale circostanza era oggettivamente idonea a condizionare gravemente la libertà morale del soggetto passivo..." e la condotta di Istuni rivela "un palese timore del soggetto passivo, derivante dall'indebita richiesta avanzata da Berlusconi, tanto da non potere sottrarvisi, anche solo al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sul suo futuro professionale". "Deve quindi logicamente ritenersi che il presidente del Consiglio in carica intervenne pesantemente sulla libertà di autodeterminazione del Capo di gabinetto e... sul funzionario in servizio quella notte in Questura". "In definitiva", per i giudici l'ex premier telefonò varie volte nel cuore della notte in Questura "al fine di ottenere per sé un duplice vantaggio: da un lato, la ragazza veniva rilasciata per cui la stessa avrebbe potuto continuare indisturbata a ferquentare la privata dimora di Arcore e , dall'altro, evitava che la stessa potesse riferire alle forze dell'ordine e alle assistenti sociali di avere compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi l'impunità". GIUDICI: "ASSERVITA FUNZIONE PUBBLICA A INTERESSE PRIVATO" Nelle conclusioni delle motivazioni, i giudici citano "la pregnante compromissione del bene giuridico... individuato nell'esigenza di assicurare il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione...". "Il movente dell'azione connota negativamente la personalità dell'imputato il quale non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato, ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo presso la propria privata dimora..." "SISTEMATICO INQUINAMENTO PROBATORIO" Il collegio giudicante, nella parte sul trattamento sanzionatorio (i giudici hanno comminato una pena superiore a quella chiesta dall'accusa) scrive infine che "ritiene il Tribunale di dovere tener conto anche della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalla condotta susseguente ai reati, consistita nell'attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010, attuata anche corrispondendo a El Mahroug Karima e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro". Pagamenti su cui da oggi è chiamata a indagare la procura. -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia