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Come funzionano le retribuzioni convenzionali?

Domanda:

Buongiorno, Sono residente in Italia ma lavoro per una ditta inglese a bordo di un treno che attraversa vari paesi europei, Italia inclusa. Il contratto è valido x 9 mesi ogni anno, nei quali effettuo vari viaggi che durano da 3 a 15 giorni e iniziano e finiscono sempre in Italia. Tale contratto non specifica il numero di giorni lavorati, ma solo il minimo numero di viaggi al mese , cioe uno. Lo stipendio mi viene versato nel conto italiano al netto dei contributi pensionistici che vengono trattenuti in Inghilterra. Mi chiedevo: nei 183 giorni passati all'estero, contano anche quelli parzialmente passati in Italia? Se fosse cosi, dato che passerei 183 giorni al di fuori dell'Italia, posso pagare l'irpef secondo le tabelle convenzionali? Anche se non posso dimostrare di averli passati all'estero?

Risposta dell'esperto:

Per poter inquadrare l’argomento, è necessario ripercorrere brevemente, a beneficio di tutti i lettori, le primarie condizioni necessarie per potere pagare le imposte sul reddito in Italia secondo le retribuzioni convenzionali stabilite per ogni anno dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, indipendentemente dalla retribuzione effettivamente percepita.

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La prima condizione è che il lavoratore dipendente, residente in Italia, deve trascorrere all’estero più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, quindi anche a cavallo di due anni solari. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo non necessariamente deve essere continuativo, e hanno rilevanza ferie, se non trascorse fuori del paese estero, festività e giorni non lavorativi.

La seconda è che l’attività svolta sia inquadrabile nelle tabelle ministeriali per cui siano state elaborate le retribuzioni convenzionali, e non è sempre facile inquadrare il contratto di lavoro estero nei rigidi schematismi contrattuali italiani. Se non esiste la retribuzione convenzionale a cui far riferimento per l’attività presa in considerazione, semplicemente non si può applicare, non potendosi utilizzare la retribuzione prevista per un’altra attività.

Un’ulteriore condizione, infine, è che l’attività lavorativa sia svolta all’estero con continuità e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro. Continuità significa che l'attività lavorativa sia svolta nello Stato estero per un determinato periodo di tempo ma senza considerevoli interruzioni. E’ stato ritenuto soddisfatto questo requisito ad esempio per marittimi imbarcati su navi italiane operanti in acque straniere, oppure per trasferimenti di lavoro da un paese estero ad un altro. Non è però ritenuto soddisfacente il requisito della continuità e della esclusività la mera previsione di frequenti, e prevalenti, viaggi lavorativi in trasferta all’estero, o di attività lavorativa da svolgersi un po’ in Italia e un po’ all’estero.

Premesso che occorrerebbe esaminare gli specifici accordi contrattuali, a parere di chi scrive almeno quest’ultima condizione non sembra essere soddisfatta dal caso del gentile lettore, e pertanto si ritiene non applicabile la tassazione dei redditi mediante retribuzione convenzionale.